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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1958

Col quale sono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795. (015U1958)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 16-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795; 
 
  Sulla proposta del ministro, segretario di Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 1, 4, 8, 22, 57, 82, 96 del testo unico  delle  leggi
sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910,  n.
795, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 1. - Il Consiglio superiore di pubblica istruzione e' composto
di 28 membri, oltre il ministro che lo presiede. 
 
  Quattro di questi membri sono eletti dal Senato tra  i  senatori  e
quattro dalla Camera fra i deputati, gli uni  e  gli  altri  che  non
facciano  parte  del  corpo  insegnante   universitario,   sia   come
insegnanti ufficiali che come liberi docenti. 
 
  I deputati  continueranno  a  far  parte  del  Consiglio  anche  se
cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina. 
 
  L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della  Camera
dei deputati non muta  lo  stato  del  deputato  nei  riguardi  degli
articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica. 
 
  Otto sono liberamente scelti dal  ministro,  che  li  propone  alla
nomina Regia. 
 
  Gli altri dodici saranno  designati  al  Ministero  dai  professori
ordinari e straordinari  dei  corpi  scientifici  universitari  nelle
proporzioni da fissarsi col regolamento. 
 
  Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni  e  non  possono
essere confermati. Possono bensi' essere nuovamente nominati dopo due
anni dal giorno della loro cessazione. 
 
  Il Consiglio si rinnovera' per una meta' ad ogni  biennio,  secondo
le norme che saranno stabilite dal regolamento. 
 
  Art. 4. - Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma  puo'  essere
convocato straordinariamente. 
 
  Una Giunta di undici membri scelti dal ministro tra i  consiglieri,
provvede alla spedizione degli affari correnti. 
 
  I membri della Giunta sono distribuiti  in  sezioni,  in  guisa  da
rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento. 
 
  Un consigliere puo' appartenere nel tempo  stesso  a  piu'  di  una
sezione. 
 
  Un  decreto  Reale  provvedera'  al  regolamento  della  Giunta,  e
fissera' le indennita' e i compensi che dovranno  essere  corrisposti
ai membri del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. 
 
  Art. 8. - La Giunta conosce in via di appello  della  esclusione  e
della interdizione  temporanea  dal  corso  degli  studi  pronunciata
contro gli studenti delle Universita'. 
 
  Art. 22. Il professore ordinario e' nominato con decreto Reale. 
 
  Il professore straordinario e' nominato  con  decreto  Ministeriale
per la durata di un anno, e per la conferma sara' udita la Facolta'. 
 
  Dopo due conferme e tre anni  di  non  interrotto  esercizio,  egli
acquista la stabilita',  che  gli  verra'  riconosciuta  con  decreto
Reale. 
 
  Art. 57. -  Tutti  coloro,  cui  e'  concesso  insegnare  a  titolo
privato,  volendo  usare  di  tale  facolta',  presenteranno  i  loro
programmi alla Giunta del Consiglio superiore. 
 
  Art. 82. - Ciascuna Facolta'  delibera  intorno  alla  ripartizione
dell'insegnamento fra le diverse cattedre,  e  presenta  i  programmi
annuali  dei  corsi,  in  cui  questo  insegnamento  e'  distribuito,
all'esame e alle deliberazioni della Giunta del Consiglio  superiore.
Conosce dei falli che importano  contravvenzione  alle  leggi  ed  ai
regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro  i
limiti prescritti dall'art. 99 del presente testo  unico,  dopo  aver
sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che  a  norma
dell'art. 98 sono stabilite al fine di mantenere  questa  disciplina.
Fa  annualmente  una  relazione  al  rettore   intorno   allo   stato
dell'insegnamento e della disciplina ed intorno alle provvisioni  che
credera' necessarie pel migliore andamento degli studi. 
 
  Art. 96. - Gli esami fatti ed i  gradi  ottenuti  fuori  del  Regno
saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale. 
 
  Cio' non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea  in
alcune Universita'  estere  di  maggior  fama,  e  che  dimostreranno
effettivamente compiuti gli studi e superati gli esami richiesti  per
gli analoghi gradi nelle Universita' dello Stato, saranno  dispensati
dall'obbligo di sostenere gli esami speciali, e verranno  senza  piu'
ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano. 
 
  Per le persone considerate all'art. 24 potra' darsi dispensa  dagli
esami. 
 
  Questa concessione verra' fatta con decreto Reale, previo il parere
della Giunta del Consiglio superiore. 
 
  Coloro poi che  faranno  constare  d'aver  fatto  in  alcuna  delle
anzidette Universita' uno o piu' corsi fra  quelli  prescritti  dalla
presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.