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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 dicembre 1915, n. 1956

Col quale viene prorogata la durata in carica dei componenti i Consigli provinciali di sanità ed i Consigli amministrativi degli ordini dei sanitari. (015U1956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1916
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Con i poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Ritenuta la  necessita',  conseguente  allo  stato  di  guerra,  di
rinviare la rinnovazione dei Consigli provinciali di  sanita'  e  dei
Consigli amministrativi degli ordini dei  sanitari  oltre  i  termini
normali fissati dalle disposizioni in vigore; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I membri dei  Consigli  provinciali  di  sanita'  nominati  per  il
triennio 1913-1915, i  componenti  i  Consigli  amministrativi  degli
Ordini  dei  sanitari  eletti  per  il   biennio   1914-1915,   e   i
rappresentanti degli Ordini stessi nel Consiglio superiore di sanita'
nominati per il biennio  1914-1915  resteranno  in  carica  oltre  il
termine rispettivamente fissato dagli  articoli  8  del  testo  unico
delle leggi sanitarie approvato con R. decreto  1°  agosto  1907,  n.
636, e 6 e 7 della legge 10 luglio 1910, n.  455,  sugli  Ordini  dei
sanitari e fino a nuova composizione.