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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1921

Riguardante l'imposizione dei tributi alle popolazioni indigene dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1915-916. (015U1921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1916
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge  24  maggio  1913,  n.  205  sull'ordinamento  della
Colonia  eritrea,  la  quale  da'  facolta'  al  Governo  del  Re  di
provvedere all'imposizione dei  tributi  delle  popolazioni  indigene
della Colonia; 
 
  Sentito il Consiglio coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nell'esercizio finanziario 1915-916 le popolazioni  indigene  della
colonia Eritrea sono tenute a  corrispondere  l'annuo  tributo  nella
misura indicata nella unita tabella.