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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1933

Col quale sono modificate le disposizioni relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione nel personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio. (015U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1916
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Testo in vigore dal: 11-2-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art.9 del decreto legislativo 18 novembre 1915, n. 1625; 
 
  Visti gli articoli 11, 23  (1°  comma),  27  (ultimo  comma)  e  29
(ultimo comma) del regolamento per il personale  dell'Amministrazione
centrale dell'agricoltura, industria e commercio,  approvato  col  R.
decreto 11 gennaio 1912, n. 138, concernenti, la  composizione  delle
Commissioni giudicatrici nei concorsi di ammissione e  di  promozione
del personale dell'Amministrazione stessa; 
 
  Visto il decreto Ministeriale 3 settembre  1909  che  determina  la
misura dei gettoni di  presenza  e  delle  diarie  ai  componenti  le
Commissioni suddette; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il secondo comma dell'art. 11  del  regolamento  per  il  personale
dell'Amministrazione   centrale   dell'agricoltura,    industria    e
commercio, approvato col R. decreto  11  gennaio  1912,  n.  138,  e'
modificato come appresso: 
 
  «La Commissione e' composta di  cinque  membri  per  gli  esami  di
ammissione nella prima e seconda categoria, e di tre membri  per  gli
esami di ammissione nella terza categoria ed ai posti di disegnatore.
Ad essa sono aggregati professori di lingue estere. Negli  esami  per
segretario amministrativo, la Commissione e' presieduta da un  membro
del Consiglio di Stato; negli altri esami dal Commissario di  maggior
grado».