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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1899

Col quale vengono prorogati al 31 dicembre 1920 i termini stabiliti dall'art. 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, per l'esecuzione, da parte dei consorzi idraulici o di privati proprietari dell'Agro romano, dei lavori di allacciamento di sorgive e di altre opere. (015U1899)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-2-1916
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  ministro  segretario  di  Stato  pei   lavori
pubblici,  di  concerto  con  quelli  di  agricoltura,  industria   e
commercio e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono prorogati fino al 31 dicembre 1920 i termini fissati dall'art.
15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, (art. 32 del testo unico  10
novembre 1905, n. 647) per  la  esecuzione,  da  parte  dei  Consorzi
idraulici o di privati proprietari dell'Agro romano,  dei  lavori  di
allacciamento di sorgive e delle altre opere  indicate  dall'art.  2,
capoverso 6, della legge 11 dicembre 1878, n.  4642,  e  dall'art.  3
della legge 7 luglio 1902, n. 333. 
 
  E' mantenuto, per tali opere, se compiute entro il  detto  termine,
il diritto per i Consorzi e i proprietari al concorso nella spesa  da
parte dello Stato, della provincia e del comune di Roma in ragione di
tre decimi. 
 
  Il predetto decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                           Salandra - Ciuffelli - Cavasola - Carcano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.