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REGIO DECRETO 4 febbraio 1915, n. 148

È approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale. (015U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 13-6-1990
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640, e 3 della
legge 2 giugno 1914, n. 456, che danno facolta' al Nostro Governo  di
coordinare in testo unico con le disposizioni di dette leggi,  quelle
del testo unico della legge comunale  e  provinciale,  approvato  con
Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 269, e delle  altre  che  lo  hanno
modificato; 
 
  Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142)) ((34)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1915. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            SALANDRA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: ORLANDO. 
 
  La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art.  64,  comma  1)
l'abrogazione  del   presente   articolo   "Salvo   quanto   previsto
dall'articolo 59, comma 2".