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REGIO DECRETO 24 dicembre 1914, n. 1432

Col quale sono approvate alcune rettifiche al testo del regolamento allegato al R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, concernente la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni degli agenti delle ferrovie dello Stato. (014U1432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 27-1-1915
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro  decreto  29  luglio  1914,  n.  850,  con  cui  fu
approvato   il   regolamento    sulla    pignorabilita'    e    sulla
sequestrabilita' degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla
cessione degli stipendi  e  delle  paghe  degli  agenti  appartenenti
all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; 
 
  Ritenuto che nel testo di detto regolamento,  allegato  al  decreto
sovracitato,  sono  incorsi  alcuni  errori  di  stampa  che  possono
influire sulla interpretazione  delle  disposizioni  del  regolamento
stesso; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  il
tesoro e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate  le  seguenti  rettifiche  al  testo  a  stampa  del
regolamento allegato al Regio decreto 29 luglio 1914, n. 850: 
 
    all'articolo 17, secondo comma, invece di «al  predetto  articolo
5» deve leggersi «al precedente articolo»; 
 
    all'articolo 29, ultima parte della lettera c), invece  che  «dal
seguente articolo» deve leggersi «dal seguente articolo 33»; 
 
    all'articolo 45, ultima parte del secondo comma, invece  che  «se
la data di registrazione fiscale del relativo atto sia» deve leggersi
«se la data di registrazione fiscale del relativo atto non sia»; 
 
    all'articolo 47,  primo  comma,  invece  di  «articolo  60»  deve
leggersi «articolo 57»; 
 
    all'articolo 60, lettera b), in luogo di «articolo 48 (2° comma)»
deve leggersi «articolo 48 (1° comma)»; 
 
    all'articolo 61, in luogo di «al 2° comma dell'articolo 48»  deve
leggersi «al 1° comma dell'articolo 48»; 
 
    all'articolo 65, 2° comma, in luogo  di  «all'articolo  45»  deve
leggersi «all'articolo 37». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                      Salandra - Ciuffelli - Carcano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.