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REGIO DECRETO 1 dicembre 1912, n. 1462

Col quale vengono approvate le norme per il servizio in guerra (Parte II) - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito. (012U1462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-4-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto del 12 luglio 1912, n.  1122,  col  quale  sono
approvate le norme relative al  Servizio  in  guerra  -  Parte  II  -
Servizi logistici (servizio  delle  intendenze  e  servizi  di  prima
linea). 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri,  segretari  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso servizio in guerra - Parte II - Servizio per
la manutenzione stradale a tergo  dell'esercito  -  firmato  d'ordine
Nostro dai ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Giolitti - Spingardi - Sacchi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.