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LEGGE 21 marzo 1912, n. 194

Con la quale sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1911-912 dei vari ministeri, nonchè dell'amministrazione del fondo di massa del corpo delle guardie di finanza, del fondo per il culto e dell'amministrazione del fondo di beneficenza della città di Roma, e sono anche approvate le variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefizi vacanti e delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-1912. (012U0194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-4-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno a approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le variazioni per  l'assestamento  del  bilancio  di
previsione dell'esercizio  finanziario  1911-912  indicate  per  ogni
Ministero e per  ciascun  capitolo  nella  tabella  A,  annessa  alla
presente legge.