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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1476

Che istituisce presso il Ministero di agricoltura industria e commercio un Consiglio per l'istruzione agraria. (011U1476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-2-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto di pari data, col quale e' abolito il Consiglio
superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito  presso  il  ministero  di  agricoltura,  industria  e
commercio un Consiglio per l'istruzione agraria. 
 
  Esso e' presieduto dal ministro e composto di  quattordici  membri;
di essi otto sono scelti dal ministro fra persone che hanno  speciale
competenza nelle questioni relative all'agricoltura e  all'istruzione
agraria; due  fanno  parte  del  Consiglio  di  diritto,  e  cioe'  i
direttori generali dell'agricoltura e  delle  foreste;  quattro  sono
designati al ministro dai  corpi  scientifici  e  didattici  indicati
nell'articolo seguente e debbono appartenere al personale  insegnante
delle scuole agrarie e al personale direttivo delle stazioni  agrarie
e speciali. 
 
  Fra gli otto membri nominati dal ministro almeno  uno  deve  essere
titolare di cattedre ambulanti di agricoltura. 
 
  Un funzionario del ministero, nominato dal ministro, ha le funzioni
di segretario del Consiglio. 
 
  I consiglieri durano in carica quattro anni  e  si  rinnovano  ogni
biennio per meta', eccetto quelli che ne fanno parte di  diritto.  Il
Consiglio e' costituito e rinnovato con decreto reale,  promosso  dal
ministro di  agricoltura,  industria  e  commercio.  Col  decreto  di
costituzione o di rinnovazione e' nominato fra i membri del Consiglio
un vice presidente, che dura in carica due anni. 
 
  La scadenza nel primo  biennio  e'  determinata  dalla  sorte,  nei
bienni successivi dall'anzianita'. 
 
  I consiglieri scaduti non possono essere  rinominati  se  non  dopo
trascorso un anno dalla scadenza. 
 
  I consiglieri nominati in sostituzione di altri che, per  qualsiasi
causa abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza
del  biennio,  conservano,  agli  effetti  della   rinnovazione   del
Consiglio, l'anzianita' dei loro predecessori.