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LEGGE 17 luglio 1910, n. 516

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno. (010U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1967)
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Testo in vigore dal: 17-8-1910
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Livigno e' dichiarato fuori della linea doganale. 
 
  La franchigia si estende al  dazio  di  consumo  ed  ai  generi  di
privativa dello Stato.