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REGIO DECRETO 28 aprile 1910, n. 204

Che approva l'annesso testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca. (010U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2013)
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Testo in vigore dal: 11-6-1910
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della facolta' conferita al  Governo  dall'art.  5  della
legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro
decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni  di  legge  che
riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei  biglietti
di Banca; 
 
  Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e  sulla
circolazione dei biglietti di  Banca,  approvato  con  R.  decreto  9
ottobre 1900, n. 373; 
 
  Vedute le leggi 1° febbraio 1901, n. 24; 7 luglio 1901, n.  334;  7
luglio 1902, n. 290; 27 dicembre 1903, n. 499;  25  giugno  1905,  n.
261; 7 luglio 1905, nn. 349 e 350; 29 marzo 1906, n. 100;  25  giugno
1906, n. 255; 15 luglio 1906, nn. 333, 383 e 441; 31  dicembre  1907,
n. 804; 2 luglio 1908, n. 320; 5 luglio 1908, nn. 351, 388 e 404;  12
luglio 1908, n. 444; 24 dicembre 1908, n. 723;  15  luglio  1909,  n.
492; 
 
  Sentito il Ministero delle finanze; 
 
  Sentiti gli Istituti di emissione; 
 
  Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della
Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza  sulla
circolazione e sugli Istituti di emissione; 
 
  Sentita la Commissione permanente suindicata; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di  legge
che riguardano gli  Istituti  di  emissione  e  la  circolazione  dei
biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 aprile 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Luzzatti - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.