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REGIO DECRETO 30 dicembre 1909, n. DXXX (530)

Che approva lo statuto del Consorzio della tramvia Torino-Rivoli. (0900530R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/11/1957)
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Testo in vigore dal: 1-3-1910
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volouta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le deliberazioni 28 ottobre 1909 del Consiglio provinciale di
Torino, 26 ottobre-21 noyembre 1909 del Consiglio comunale di  Rivoli
e 29 ottobre-1° dicembre 1909 del Consiglio comunale di  Torino,  con
le quali fu promossa la costituzione di un Consorzio fra i detti enti
per  l'acquisto  della  ferrovia  e   tramvia   a   sezione   ridotta
Torino-Rivoli e per la  sua  trasformazione  in  tramvia  a  trazione
elettrica ed a scartamento normale da  esercitarsi  direttamente  dal
Consorzio e per mezzo di terzi assuntori; 
 
  Vista la legge 29 giugno 1873, n.1475; 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie  a  trazione
meccanica e sulle ferrovie economiche; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con
Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306; 
 
  Viste le leggi 4 dicembre 1902, n. 506, 29 marzo 1903, n.  103,  16
giugno 1907, n. 510, 12 luglio 1908, n. 444, e  15  luglio  1909,  n.
524; 
 
  Visto lo statuto approvato dall'assemblea  dei  rappresentanti  del
Consorzio nella seduta 5 novembre 1909; 
 
  Ritenuta l'opportunita'  che  nell'art.  2  di  detto  statuto  sia
maggiormente chiarito il luogo ove il  Consorzio  elegge  la  propria
sede; 
 
  Che, nei  riguardi  dell'art.  4  dello  statuto  stesso,  conviene
lasciare agli enti consorziati  maggior  liberta'  nella  scelta  dei
propri rappresentanti all'assemblea consorziale; 
 
  Che, nei riguardi dell'art. 5 la facolta' di concedere  ferrovie  o
tramvie  extraurbane  e'  demandata  dalle  leggi  esclusivamente  al
Governo, e che, soltanto nel caso previsto dall'art.  17  (comma  3°)
della  legge  12  luglio  1908,  n.  414,  l'opposizione  degli  enti
proprietari delle strada puo'  costituire  un  ostacolo  legale  alla
concessione delle tramvie extraurbane; 
 
  Che,  in  ordine  all'art.  9,  e'  indispensabile  per  la   retta
amministrazione dell'ente attribuire anche al  locale  rappresentante
del Governo e ad  una  certa  parte  dei  rappresentanti  degli  enti
consorziati l'iniziativa  per  far  convocare  in  via  straordinaria
l'assemblea consorziale; 
 
  Che, in ordine all'art. 10, e' da osservare: 
 
    1° per  la  regolare  applicazione  delle  norme  legislative  in
materia occorre riservare alla previa  approvazione  del  Governo  le
eventuali modificazioni dello statuto, cosi' come  tale  approvazione
e' richiesta in tema di costituzione di Consorzio; 
 
    2° per norma costante, in  tema  di  Consorzi  amministrativi  e'
riservata alla competenza  delle  assemblee  sia  l'approvazione  dei
regolamenti preparati dai rispettivi Comitati, sia la nomina e revoca
del segretario del  Consorzio  e  degli  impiegati  consorziali,  sia
infine   l'approvazione   di   ogni   atto   eccedente    l'ordinaria
Amministrazione; 
 
    3°  per  l'importanza  delle  eventuali  spese  non  previste  in
relazione   al   bilancio   consorziale   e'   necessario   riservare
all'assemblea,  oltre  l'approvazione  dei   bilanci   preventivi   e
consuntivi, anche quella delle spese straordinarie; 
 
    4° per maggiore proprieta' di disposizione occorre sostituire una
diversa dizione a quella di cui alla lettera d) dell'art. 10; 
 
  Che in ordine all'art. 13 e' da osservare: 
 
    1°  ad  assicurare  unita'  d'indirizzo   nelle   Amministrazioni
consortili, si e' stabilita la norma ammmistrativa che unico  sia  il
presidente dell'assemblea e del Comitato. E, d'altra  parte,  poiche'
per espressa disposizione di legge, la  nomina  del  presidente  deve
emanare dal Comitato, occorre includere  clausola  conforme  all'art.
13,  dove  trova  opportuna  sede,  sopprimendo  in  conseguenza   la
disposizione correlativa nella lettera e) del precedente art. 10.  Le
stesse norme debbono valere, per analogia, circa la nomina  del  vice
presidente; 
 
    2° per gli stessi criteri esposti circa le analoghe  disposizioni
dell'art. 10, deve essere demandato al Comitato  di  provvedere  alla
nomina, disciplina e licenziamento del personale  salariato  ed  alla
preparazione dei regolamenti; 
 
    3° pur non negando al Comitato di assumere per ragioni di urgenza
le  funzioni  statutariamente   demandate   aall'assemblea,   occorre
assicurare  la  sollecita  ratifica  da  parte  dell'assemblea  delle
deliberazioni prese dal Comitato in tale contingenza; 
 
    4° infine conviene disciplinare in apposito  regolamento  interno
le modalita' della convocazione e del funzionamento del Comitato, non
omettendo  pero'  nello  statuto  opportune  prescrizioni  circa   la
validita' delle adunanze e delle deliberazioni. 
 
  Che, in ordine all'art. 15, sia per le norme  generali  vigenti  in
tema di Consorzi amministrativi, sia in considerazione che  nel  caso
speciale trattasi di Consorzio fra  Provincia  e  Comuni,  si  palesa
opportuno richiamare, in quanto siano  applicabili,  le  disposizioni
della legge comunale  e  provinciale  sui  Consigli  e  sulle  Giunte
comunali, per cio' che si riferisce  alle  adunanze  e  deliberazioni
rispettivamente dell'assemblea e del Comitato consorziale; 
 
  Che, circa il disposto dell'art. 16 si appalesa  l'opportunita'  di
tutelare con opportuna riserva i  diritti  eventuali  dello  Stato  a
termini dell'art. 21 della convenzione 29 ottobre 1870, approvata con
R. decreto 3 novembre  1870,  n.  6019,  ed  e'  all'uopo  necessario
includere nel presente decreto apposita clausola; 
 
  Che,  allo  scopo  di  disciplinare  al  piu'  presto  il  regolare
funzionamento della amministrazione interna del Consorzio, si  impone
prescrivere un termine tassativo per la preparazione ed  approvazione
del regolamento interno nel quale dovranno trovar posto, fra l'altro,
particolari  disposizioni  per  la  scelta  del  segretario  e  degli
impiegati del Consorzio, per il servizio di  cassa,  per  l'esercizio
finanziario, per le spese di amministrazione; 
 
  Che,  in  sostituzione  dell'art.  17  conviene,  nei  limiti   del
possibile,  enunciare  le  principali  leggi  e  regolamenti  la  cui
osservanza deve ritenersi obbligatoria pel Consorzio; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato  pei  lavori
pubblici e per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Salvi i diritti eventuali delle Stato, in virtu' della  convenzione
29 ottobre 1870, resa esecutoria con R. decreto 3 novembre  1870,  n.
6019, e' approvato, con le modificazioni che seguono, lo statuto  del
Consorzio   per   la   tramvia   elettrica   Torino-Rivoli,    votato
dall'assemblea dei rappresentanti consorziali nella seduta 5 novembre
1909: 
 
    A) nell'art. 2, alle parole « avra' sede presso la  provincia  di
Torino », sostituire le  seguenti:  «avra'  sede  presso  gli  uffici
dell'Amministrazione provinciale di Torino»; 
 
    B) l'art. 4 e' modificato come appresso: 
 
    Fanno parte del Consorzio: 
 
      la provincia di Torino, con tre rappresentanti; 
 
      il comune di Torino, con tre rappresentanti; 
 
      il comune di Rivoli, con un rappresentante; 
 
  da nominarsi dai rispettivi Consigli anche all'infuori  dei  propri
membri. 
 
    C)  il  penultimo  comma  dell'articolo  5  e'  modificato   come
appresso: « I tre enti consorziati si vincolano, ciascuno per  quanto
gli spetta, a non  consentire  a  favore  di  terzi  concessioni  per
tramvie lungo il percorso Torino-Rivoli, eccetto che per  la  tramvia
elettrica del comune di Torino, che si spingera' fino a Pozzo  Strada
ed oltre, per la quale e' gia' accordato fin d'ora il  consenso  alla
citta' di Torino con la posa di un terzo binario ». 
 
    D) all'art. 9 e' aggiunto un ultimo comma  del  tenore  seguente:
«Le convocazioni  in  via  straordinaria  potranno  essere  promosse,
oltreche' per  iniziativa  del  presidente,  anche  su  proposta  del
prefetto della provincia di Torino, o  in  seguito  a  richiesta  per
iscritto di almeno tre membri dell'assemblea ». 
 
    E) nell'art. 10, i  comma  a)  c)  d)  e)  sono  modificati  come
appresso: 
 
    comma  a)  « ogni  modificazione  al  presente   Statuto,   salvo
l'approvazione governativa, e la approvazione dei regolamenti »; 
 
    comma c) « l'approvazione dei  bilanci  preventivi  e  dei  conti
consuntivi, nonche' delle spese straordinarie »; 
 
    comma d) « il riparto delle spese e degli  utili  fra  i  diversi
enti consorziati in proporzione delle quote di concorso »; 
 
    comma e) « la nomina e il licenziamento del  segretario  e  degli
altri impiegati del Consorzio ». 
 
  E'  inoltre  aggiunto  all'art.  10  un  ultimo  comma  dal  tenore
seguente: « In generale,  l'assemblea  delibera  su  tutti  gli  atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, e su tutti gli  argomenti  che
venissero sottoposti  dal  Comitato  all'approvazione  dell'assemblea
stessa ». 
 
    F) l'art. 13 e' sostituito col seguente: 
 
  « Il   Comitato   permanente   compie   gli   atti   di   ordinaria
amministrazione, e piu' specialmente: a) nomina nel proprio  seno  un
presidente ed un vice presidente, i quali  dureranno  in  carica  tre
anni, e funzioneranno anche, rispettivamente, da  presidente  e  vice
presidente dell'assemblea, che sara' da essi convocata; b) amministra
il Consorzio e provvede alla nomina, disciplina e licenziamento degli
agenti salariati; c) predispone i regolamenti  e  le  convenzioni  da
approvarsi dall'assemblea generale; d) vigila l'esatta esecuzione dei
regolamenti e delle convenzioni  medesime;  c)  compila  il  bilancio
preventivo ed il conto consuntivo di ciascun anno; f) delibera  sulle
azioni da intentarsi o da sostenersi  nell'interesse  del  Consorzio;
promuove dalla autorita' amministrativa o giudiziaria i provvedimenti
che si rendessero necessari; autorizza vincoli e svincoli di cauzione
e fa le proposte alla autorita' governativa in ordine agli orari;  g)
prende, nel caso d'urgenza, le deliberazioni spettanti  all'assemblea
generale, riferendone a questa per la ratifica da promuovoro nel piu'
breve  termine  possibile,  mediante  convocazione  straordinaria  di
essa ». 
 
  « Il Comitato si adunera con le modalita'  che  saranno  prescritte
nel regolamento interno per la  gestione  del  Consorzio;  e  per  la
validita' delle adunanze si richiedera' l'intervento  di  almeno  tre
membri, compreso il presidente ». 
 
    G) All'art. 15 e' aggiunto il comma seguente: 
 
  « Per quanto si riferisce  alle  modalita'  di  convocazione  delle
adunanze, e delle votazioni  e  deliberazioni  dell'Assemblea  e  del
Comitato, nonche' alla esecutorieta' delle deliberazioni medesime, si
osserveranno, in quanto non sia  dal  presente  statuto  diversamente
disposto, le norme che sono rispettivamente prescritte per i Consigli
e  per  le  Giunte  comunali   dalla   vigente   legge   comunale   e
provinciale ». 
 
    H) all'art, 16, si fa seguire un art. l6-bis del seguente tenore: 
 
  « Entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del
R. decreto che approva il  presente  statuto,  sara'  sottoposto  dal
Comitato all'approvazione dell'assemblea il ragolamento  interno  per
la gestione del Consorzio, nel quale sara' disciplinata, fra l'altro,
la nomina del segretario e degli altri impiegati  del  Consorzio,  il
servizio  di  Cassa,  il  principio  e  la  chiusura   dell'esercizio
finanziario, le spese di amministrazione ». 
 
    I) all'art. 17 e' sostituito il seguente: 
 
  « Per tutto cio' che non sia contemplato nel  presente  statuto  si
applicheranno  le  disposizioni  delle  leggi   e   dei   regolamenti
governativi vigenti in materia, fra cui i seguenti: legge  29  giugno
1873, n. 1475; legge 27 dicembre 1896, n. 561; regolamento 17  giugno
1900, n. 306; legge 4 dicembre 1902, n. 506; legge 29 marzo 1903,  n.
103; legge 16 giugno 1907, n. 540; legge  12  luglio  1908,  n.  444;
legge 15 luglio 1909 n. 524, nonche' tutte le leggi e regolamenti che
venissero emanati in seguito.