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REGIO DECRETO 29 agosto 1909, n. DXI (511)

Che autorizza la costruzione e l'esercizio di alcune linee tramviarie nella città di Torino. (0900511R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1910
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-2-1910
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le tre istanze in data 14 dicembre 1908,  presentate  a  nome
dell'azienda  delle  tramvie  municipali  di  Torino   per   ottenere
l'autorizzazione di costruire ed esercitare,  a  trazione  elettrica,
alcune linee tramviarie urbane, municipalizzate a norma di legge; 
 
  Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909,  n.  524,
ed il regolamento approvato con Nostro decreto  17  giugno  1900,  n.
306, nonche' la legge 29 marzo 1903, n. 103; 
 
  Ritenuto che a norma  della  legge  15  luglio  1909,  deve  essere
stabilito nell'atto di autorizzazione l'annuo contributo chilometrico
per le spese di sorveglianza governativa e che esso va stabilito  per
le linee, comprese nel presente decreto, in lire venti a chilometro; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Torino e' autorizzato a costruire ed  esercitare,  con
lo scartamento normale ed a trazione  elettrica,  le  seguenti  nuove
linee tramviarie: 
 
    a) prolungamento sino al  corso  Racconigi  della  attuale  linea
Ponte Regina Margherita-Barriera San Paolo; 
 
    b) prolungamento sino alla Barriera di  Francia  della  esistente
linea dalla Barriera di Casale alla piazza di San Martino; 
 
    c) variante al tracciato dell'altra  linea  esistente  detta  del
Cavalcavia nel tratto tra le vie Carlo Alberto e San Martino; 
 
  in base ai progetti  portanti  il  bollo  del  locale  Ufficio  del
registro, rispettivamente, in data 18 novembre 1908, 7 aprile 1909  e
18 novembre 1908, vistati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e
sotto le prescrizioni contenute nei  rispettivi  voti  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici in data 27 marzo  1909,  n.  430  e  16
giugno 1909, nn. 771 e 793.