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LEGGE 25 giugno 1909, n. 422

Concernente la costituzione di Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici. (009U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 25-7-1909
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  Societa'  cooperative  di  produzione   e   lavoro   legalmente
costituite possono riunirsi in Consorzio per  assumere  in  tutte  le
parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato o  degli  enti
morali. 
 
  A questi  Consorzi  puo'  essere  affidata,  anche  per  trattativa
privata,  l'esecuzione  di  tali  opere,  purche'  l'importo  a  base
d'appalto non superi il doppio dell'ammontare  totale  degli  appalti
che potrebbero essere affidati alle singole Societa'  costituenti  il
Consorzio secondo le norme vigenti e  l'appalto  di  ogni  opera  non
superi l'importo di due milioni. 
 
  In ogni caso di gara  o  di  trattativa  privata,  l'ammissione  di
Consorzi di cooperative all'appalto rimane  subordinata  al  giudizio
insindacabile  dell'Amministrazione  che  decide  sulle   sufficienti
garanzie d'idoneita', stabilita' o solvibilita' dei Consorzi stessi. 
 
  Ai Consorzi sono estese,  per  la  formazione  della  cauzione,  le
stesse norme vigenti per le  Societa'  cooperative  di  produzione  e
lavoro.