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REGIO DECRETO 13 dicembre 1908, n. 801

Che approva l'aggiunta di alcuni posti di professori ordinari e straordinari nelle scuole medie (008U0801)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 9-2-1909
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3 della legge 13 giugno 1907, n. 342; 
 
  Veduto il Nostro decreto 24 settembre 1908, numero CCCCXLIV  (parte
supplementare), col quale il ginnasio e la  scuola  tecnica  comunali
pareggiati  di  Rimini  sono  dal  1°  ottobre  1908  convertiti   in
governativi; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  segretario  di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dal 1° ottobre 1908 ai posti di professori ordinari e  straordinari
delle scuole medie per l'anno scolastico  1908-909  sono  aggiunti  i
posti seguenti: 
 
                           Per i ginnasi. 
 
  Due posti del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento  delle  materie
letterarie nelle classi superiori; 
 
  Cinque  posti  del  1°  ordine  dei  ruoli,  dei  quali   tre   per
l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi  inferiori,  uno
per l'insegnamento della matematica,  uno  per  l'insegnamento  della
lingua francese. 
 
                       Per le scuole tecniche. 
 
  Cinque posti del 1° ordine di ruoli  e  cioe'  uno  per  la  lingua
italiana, uno per la lingua francese, uno per la matematica, uno  per
il disegno, uno per la storia e geografia. 
 
  Un posto del 3° ordine di ruoli gruppo A per la computisteria.