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REGIO DECRETO 24 settembre 1908, n. 786

Che stabilisce la cauzione da prestarsi dall'agente di riscossione dell'entrata ai monumenti di Firenze. (008U0786)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-2-1909
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'art.  65  della  legge  17   febbraio   1884,   n.   2016,
sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con
Nostro decreto data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre  1898,  n.  528,  col  quale  viene
stabilita la misura in cui dovra' essere prestata la  cauzione  degli
agenti di riscossione della tassa d'entrata nei Musei, nelle Gallerie
negli scavi archeologici; 
 
  Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1900, registrato alla  Corte
dei conti il 5 aprile successivo, da  cui  risulta  che  la  cauzione
prestata dall'economo incaricato della  riscossione  della  tassa  di
ingresso ai monumenti di Firenze e' stabilita complessivamente in  L.
750; 
 
  Visto il R. decreto 2 settembre 1907, n. 472, con cui essendo stata
eretta in ente  morale  l'opera  Mediceo  Laurenziana,  annessa  alla
basilica di San Lorenzo in Firenze, le Cappelle Medicee sono  passate
in conseguenza all'Opera medesima; 
 
  Visto che per l'art. 3, n. 1. dello statuto approvato col  suddetto
R. decreto, la tassa d'ingresso deve  formare  uno  dei  cespiti  dei
proventi dell'ente, e siccome il ripetuto R. decreto 2 settembre 1907
in niente deroga  alla  legge  27  maggio  1875,  se  ne  deduce  che
riscossione e controllo della tassa dovra' ancora essere  operato  da
agenti  governativi,  i  quali  dovranno  continuare  a  rendere   al
Ministero annualmente il conto giudiziale; 
 
  Considerata l'opportunita' di stabilire per il funzionario delegato
alla riscossione della tassa  d'entrata  alle  Cappelle  Medicee  una
cauzione  adeguata  all'importanza  della  somma  di  cui  gli  viene
affidata la gestione; 
 
  Considerato che e' opportuno  mantenere  il  disposto  del  decreto
Ministeriale 20 Marzo 1900 in cio' che concerne la  cauzione  imposta
all'agente di riscossione della  tassa  d'ingresso  ai  monumenti  di
Firenze, in considerazione del progressivo e costante  aumento  degli
introiti nei monumenti stessi; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La cauzione di L. 750, stabilita col predetto decreto  Ministeriale
20 marzo 1900 per i  monumenti  di  Firenze,  rimane  immutata  nella
cifra, ma dovra' essere  prestata  dal  solo  agente  di  riscossione
dell'entrata ai monumenti stessi.