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REGIO DECRETO 8 dicembre 1907, n. 852

Che approva il regolamento riguardante la cessione agli Istituti di credito fondiario di canoni e di altre prestazioni gravanti su beni immobili. (007U0852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1925)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-4-1908
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 15 luglio 1906, n. 441, concernente la cessione e il
riscatto di canoni  ed  altri  onori  reali  mediante  operazioni  di
credito fondiario; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio,  di  concerto  coi  Nostri
ministri segretari di Stato per il tesoro, per la grazia, giustizia e
pei culti e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato il regolamento per l'esecuzione legge 15 luglio  1906,
n.  441,  composto  di  quantita'  quarantaquattro  articoli,   visto
d'ordine Nostro, dal ministro ponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1907 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       F. Cocco-Ortu. 
                                                       Carcano.       
 
                                                       V. Orlando.    
                                                       Lacava.        
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.