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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 857

Che dichiara zone malariche porzione di territorio nel comune di Alfonsine in provincia di Ravenna. (007U0857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-3-1908
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi  sanitarie  1°  agosto
1907, n. 636, ed il  regolamento  approvato  con  Nostro  decreto  28
febbraio 1907, n. 61; 
 
  Visto il Nostro decreto 19  marzo  1903,  n.  123,  concernente  la
dichiarazione di alcune zone malariche nel territorio della provincia
di Ravenna; 
 
  Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia  stessa  ha
inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di
una nuova zona malarica in quella Provincia e  per  la  modificazione
della zona malarica delimitata nel comune di Alfonsine col su  citato
Nostro decreto; 
 
  Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanita' sulle anzidette
proposte; 
 
  Udito il Consiglio superiore di sanita'; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Viene dichiarata zona malarica, ad  ogni  effetto  di  legge  e  di
regolamento, la porzione di territorio  esistente  attorno  al  letto
abbandonato del fiume  Santerno,  comprendente  parte  dei  territori
comunali di Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno,  distinta
come risulta dall'elenco che  segue,  facente  parte  integrante  del
presente decreto, che sara' vidimato, d'ordine Nostro,  dal  ministro
proponente. 
 
  La zona malarica, precedentemente  delimitata  nel  territorio  del
comune  di  Alfonsine,  viene  poi  modificata  secondo  e'   esposto
nell'elenco medesimo. 
 
  A cura del signor prefetto della  Provincia  e  con  l'aiuto  degli
uffici finanziari competenti, per le zone, ove cio' occorra, al  fine
di precisarne maggiormente la delimitazione,  sara'  provveduto  alla
compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi  compresi  nelle
zone stesse con riferimento ai dati censuari. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.