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REGIO DECRETO 28 novembre 1907, n. 836

Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione di taluni articoli della legge riguardante la costruzione o ricostruzione di strade d'allacciamento pei Comuni isolati delle provincie del Regno. (007U0836)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1908
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vigente al 03/05/2024
Testo in vigore dal: 16-2-1908
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col Nostro ministro Segretario di Stato per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'annesso  regolamento,  visto  d'ordine  Nostro,  dai
ministri proponenti, per l'esecuzione degli articoli 53, 54, 55 e  56
della citata legge 15 luglio 1906, n. 383, riguardanti la costruzione
o ricostruzione delle strade occorrenti per allacciare alla esistente
rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie  del
Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 novembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Giolitti.  
                                                           Bertolini. 
                                                           Carcano.   
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.