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REGIO DECRETO 29 dicembre 1907, n. DL (550)

Che stabilisce le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie della orificeria, con sede in Napoli. (0700550R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1908
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1908
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui  Collegi  di  probiviri
per l'industria, nonche' il regolamento approvato con R. decreto  del
26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa; 
 
  Veduto il R. decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, col quale venne
istituito in Napoli un Collegio di probiviri  per  l'industria  della
oreficeria, con giurisdizione sul territorio dei comuni di  Napoli  e
Torre del Greco; 
 
  Veduto il R. decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, che estendeva la
circoscrizione del suddetto Collegio anche al comune di Resina; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le sezioni elettorali del collegio di probiviri  per  la  industria
della orificeria con sede in Napoli, sono stabilite come appresso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       F. Cocco-Ortu. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.