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REGIO DECRETO 1 agosto 1907, n. 636

Che approva l'unito testo unico delle leggi sanitarie. (007U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1927)
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Testo in vigore dal: 11-10-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'articolo 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57,  che  da'
facolta' al Nostro Governo di modificare il  Regolamento  27  ottobre
1891, n. 605, e di coordinare in testo unico  le  disposizioni  della
legge 22 dicembre 1888, n. 5849, colle disposizioni  della  legge  25
febbraio 1904, n. 57, del  Regolamento  anzidetto  ed  alle  seguenti
altre leggi: 
 
    1° legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione del riso; 
 
    2° legge 19 luglio 1894, n. 356, sulla  fabbricazione  e  vendita
del burro artificiale; 
 
    3° legge 14 luglio 1898, n. 317, sul pagamento degli stipendi  ai
medici condotti; 
 
    4° legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla fabbricazione e  vendita
dei vaccini, virus, ecc.; e quella modificativa 13  giugno  1901,  n.
212; 
 
    5° legge 21 dicembre 1899, n. 473,  portante  una  aggiunta  all'
art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849; 
 
    6° legge 21 dicembre 1899, n.  474  circa  la  istituzione  degli
armadi farmaceutici; 
 
    7° legge 2 novembre 1901, n. 460 contenente disposizioni sminuire
le cause della malaria; 
 
    8° legge 26 giugno 1902, n. 272 portante modificazioni alla legge
22 dicembre il 388, n. 5849, e relativi decreti legge, cioe'  i  Regi
decreti 16 novembre 1902, n. 463, 28  dicembre  1902,  n.  537  e  28
dicembre 1902, n. 538; 
 
    9° legge 7 luglio 1902, n. 286 sul personale tecnico  governativo
di sanita' marittima; 
 
    10° legge 21 luglio 1902, n. 427 e  contenente  disposizioni  per
combattere la pellagra; 
 
  Veduto l'art. 4 della  legge  19  maggio  1904,  n.  209,  che  da'
facolta' al Nostro Governo di coordinare e pubblicare con l'anzidetto
testo unico delle leggi sanitarie, le disposizioni della legge stessa
e quelle da essa non modificate delle altre leggi 23  dicembre  1900,
n. 505, 2 novembre 1901, 2 novembre 1901, n. 460 e 22 giugno 1902, n.
224; 
 
  Veduta  la  legge  8  luglio  1904,  n.  360,  colla  quale  furono
sostituite le due precedenti leggi 21 dicembre  1899,  n.  472  e  13
giugno 1901, n. 212; 
 
  Veduto il R. decreto 27  luglio  1905,  n.  487,  col  quale  venne
approvato il Regolamento per la profilassi delle  malattie  celtiche,
in modificazione del precedente Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605; 
 
  Veduto l'articolo 2 della legge 15 luglio 1906,  n.  368,  che  da'
facolta' al Nostro Governo di coordinare e  riunire  le  disposizioni
della legge stessa con l'anzidetto testo unico delle leggi sanitarie; 
 
  Veduta la legga 16 giugno 1907,  n.  337,  che  abroga  sostituisce
quella del 12 giugno 1866, n. 2967, sopra citata; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito testo unico delle leggi  sanitarie  che  sara'
vidimato  e  sottoscritto  d'ordine  Nostro   dal   Nostro   ministro
segretario di Stato per gli affari dell'interno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 1° agosto 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.