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REGIO DECRETO 9 dicembre 1906, n. 696

Sostituzione di alcuni articoli del regolamento della legge per le case popolari. (006U0696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-2-1907
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la leggo del 31 maggio 1903, n. 254, per le case popolari; 
 
  Veduto il regolamento per l'esecuzione di essa approvato col Nostro
decreto del 24 aprile 1904, n. 164; 
 
  Sentiti, il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio  superiore
di sanita' ed il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col  ministro
delle finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 46, 47, 49, 55, 74, 85 e 87 del regolamento approvato
con R. decreto del 24  aprile  1904,  n.  164,  sono  rispettivamente
sostituiti gli articoli seguenti: 
 
  Art. 46. - I locali  destinati  ad  uso  di  camera  da  letto  non
potranno avere una capacita' inferiore a metri cubi 25. 
 
  Ogni locale, che debba servire per uso di  abitazione,  deve  avere
almeno  una  finestra  che  prenda  aria  e  luce  dall'esterno.   La
superficie illuminante delle finestre sara' eguale a un decimo  della
superficie del pavimento e in nessun caso dovra' essere  inferiore  a
un metro quadrato. 
 
  Le finestre, le porte, le canne dei camini nelle case poste in zone
malariche, devono essere provviste  di  difesa  metallica  contro  la
penetrazione degli insetti aerei. 
 
  L'altezza dei locali non potra' essere inferiore a  metri  tre  nei
piani di ordinaria abitazione. Sara' solo permessa  l'altezza  minima
di metri due per sottotetti abitabili, misurata alla impostatura  del
tetto. 
 
  I pianterreni possono essere  adibiti,  oltreche'  per  abitazioni,
anche per esercizio pubblico o per magazzino, esclusa la  vendita  di
liquori, ed altresi' per magazzini e spacci  alimentari  di  Societa'
cooperative di consumo, o per laboratori di Societa'  cooperative  di
produzione. 
 
  E' vietato di  adibire  i  sotterranei  ad  uso  di  abitazione.  I
medesimi possono servire soltanto come locali di servizio di uno  dei
piani   superiori   (cucina,   lavatoio,   stireria,   deposito    di
commestibili, Combustibili, ed altri oggetti di  uso  della  casa)  e
questo solo quando la loro copertura sia  elevata  di  80  centimetri
almeno  sul  livello  del   piano   stradale   e   sieno   guarentiti
dall'umidita'. 
 
  Art. 47. - Il pavimento del pianterreno delle case popolari  e  dei
locali sotterranei dovra' essere difeso dall'umidita' del  terreno  e
dalle emanazioni del sottosuolo. 
 
  Il pianterreno dovra' essere sopraelevato sul piano stradale o  sul
terreno circostante, salvo quanto e' prescritto nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente, di metri 0.20. Trattandosi di case vicine a
corsi  o  stagni  di  acque,  o  stabilite  sulla   falda   acquifera
sotterranea il pianterreno dovra' essere sopraelevato di  metri  0.50
sul piu' alto livello cui possono giungere le  acque  superficiali  o
sotterranee e dovra' essere protetto contro l'umidita' del suolo  con
materiali adatti. 
 
  I muri di fondazione e d, ambito della casa dovranno essere  difesi
dalla umidita' del terreno mediante intercapedini,  o  adatti  strati
isolanti. I detti muri d'ambito devono avere  spessori  e  strutture,
che valgano a difendere la casa dalle oscillazioni di  temperatura  e
dalla umidita' cagionata da pioggie, nebbie o da altre cause. 
 
  Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali abitabili  devono
essere intonacati. In  goni  pianerottolo  della  scala  non  debbono
aprirsi piu' di sei alloggi. 
 
  Art. 49. -  Ogni  singolo  appartamento  o  abitazione  delle  case
popolari deve  avere  una  latrina,  la  quale  riceve  aria  e  luce
direttamente  dall'esterno  della  casa,  e  non  dovra'   comunicare
direttamente con la cucina o con la camera di abitazione. 
 
  Nelle  citta'  ed  aggregati  in  cui  esistono   una   sufficiente
distribuzione di  acqua  nelle  case  ed  una  conveniente  fognatura
stradale, dovranno applicarsi nelle latrine apparecchi  provvisti  di
acqua di lavaggio e di sifoni interruttori dei  gas  cloacali,  e  le
canne di scarico di tali apparecchi sboccare  nelle  fogne  stradali,
ove esistano, o in pozzi neri  impermeabili  e  prolungarsi  in  alto
oltre il tetto, e le latrine  essere  provvedute  di  serbatoi  e  di
tubazioni d'acqua indipendenti da quelli che servono agli  altri  usi
della casa. 
 
  Qualora non esista distribuzione di acqua  nelle  case,  ma  questa
possa facilmente attingersi a breve distanza da esse, gli  apparecchi
potranno sboccare direttamente nella canna, purche'  questa,  al  suo
sbocco nella fogna 
 
  o  nel  pozzo  nero,  sia  provvista  di  interruttore  a  chiusura
idraulica facilmente ispezionabile. 
 
  Qualora l'acqua di cui si puo' disporre sia scarsa o  di  difficile
attingimento, le latrine  dovranno  essere  furi  delle  case,  e  le
materie  devono  essere  accolte  in  bottini  mobili,  secondo  tipi
approvati dall'autorita' competente, posti  in  apposito  locale  ben
cementato e munito 
 
  di canna ventilatrice. Dovranno i Municipi curare la nettezza e  il
regolare ricambio di essi, in modo che non diano luogo ad  emanazioni
incomodo o dannose. 
 
  Le canne di scarico delle latrine dovranno  collocarsi  all'esterno
dei muri di ambito della casa o dentro nicchie Impermeabili di facile
ispezione. 
 
  Art. 55. - I  casamenti  per  alberghi  popolari  o  per  dormitori
pubblici non debbono avere un numero di piani maggiore di tre,  oltre
il pianterreno. Pero' in casi eccezionali per le condizioni  edilizie
locali e per il valore  eccessivo  delle  aree,  possono  avere,  con
autorizzazione del ministro di agricoltura,  industria  e  commercio,
anche un numero maggiore di piani oltre il pianterreno. 
 
  Le scale debbono essere bene illuminate sia  di  giorno  che  nelle
prime ore della notte, tenute con la massima pulizia,  e  debitamente
sorvegliate da apposito portiere, e debbono  ricevere  luce  ed  aria
possibilmente  mediante  vani  di  finestre  che  siano  in   diretta
comunicazione con l'esterno. 
 
  In detti casamenti non si ammettono ne' chiostrine o pozzi di luce,
ne' cortili chiusi; questi  devono  avere  ampiezza  sufficiente  per
conseguire lo scopo di cui all'articolo 44 ed  essere  aperti  da  un
lato. 
 
  L'acqua potabile deve essere garantita da ogni inquinamento. 
 
  Art. 74. - In ogni comune in  cui  si  costruiscono  case  popolari
sara' instituito, a cura del sindaco,  un  Comitato  composto  di  un
rappresentante del Comune, dell'ufficiale sanitario del comune  e  di
cinque altri membri nominati uno dagli Istituti indicati ai numeri  1
e 2 dell'articolo 6, due complessivamente  dalle  Societa'  di  mutuo
soccorso e dalle Associazioni  mutue  assicurazioni  sulla  vita  che
fanno operazioni per le case popolari e  due  complessivamente  dalle
Societa' cooperative o dalle Camere di lavoro  esistenti  nel  Comune
stesso. 
 
  Qualora manchino nel Comune  istituzioni  della  specie  di  quello
anzidette o non siano d'accordo nella scelta dei membri del  Comitato
che esse debbono eleggere, questi saranno nominati dal sindaco fra le
persone che si sano occupate della cooperazione, della  previdenza  e
del risparmio. 
 
  L'autorita' comunale ha l'obbligo di  accertare  il  carattere  dei
vari istituti che concorrono all'elezione, anche con l'esame dei loro
statuti e bilanci. 
 
  Con provvedimento dato dal  Ministero  d'agricoltura,  industria  e
commercio, saranno stabilite le norme con  le  quali  le  istituzioni
contemplato  nella  prima  parte  del  presente   articolo   dovranno
provvedere alle nomine predette, la durata in ufficio dei membri  del
Comitato e le condizioni e modalita' per il  funzionamento  di  esso.
L'ufficio di membro del Comitato e' gratuito. 
 
  Il Comitato ha il compito di accertare agli effetti  dalle  lettera
a) dell'art. 75 se le case popolari  rispondono  alle  condizioni  di
igiene e alle altre stabilite dalla legge e dal presente regolamento,
salvo quanto riguarda il valore locativo di esse. 
 
  Il Comitato ha anche il  compito  di  promuovere  ed  agevolare  la
costituzione di Societa' per le case popolari. 
 
  Art. 85. - I Corpi morali  e  le  Societa'  cooperative  legalmente
costituite prima dell'8 luglio 1903, per gli  scopi  della  legge  31
maggio 1903, n. 254, godranno dei benefizi della legge alle  seguenti
condizioni: 
 
    1° che modifichino e completino il loro ordinamento per  renderlo
conforme alle disposizioni della legge e  del  presente  regolamento,
applicabili ai Corpi morali e alle Societa' della stessa loro natura; 
 
    2° che seguano la procedura stabilita  dal  presente  regolamento
per dare effetto legale alle modificazioni  degli  statuti  di  detti
Corpi morali e Societa'. 
 
  Per far godere i benefizi della legge alle case costruite dopo  l'8
luglio 1900 e prima della  pubblicazione  del  presente  regolamento,
intanto che si tollerera' lo stato di fatto,  i  Corpi  morali  e  le
Societa' presenteranno all'Agenzia delle imposte del luogo una pianta
delle case da esse costruite dopo l'8 luglio 1900, che sara' allegata
alla  domanda  menzionata  nel  successivo  art.  86   del   presente
regolamento. 
 
  Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano,  per  le
case costruite o possedute dai Corpi  morali  e  dalle  Societa',  le
condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento, si seguira'
la procedura stabilita nell'articolo 77. 
 
  Art. 87. - Le case costruito o acquistato da Corpi morali  e  dalle
Societa' cooperative dopo l'8 luglio 1900 godono della  esenzione  di
cui all'articolo 7 della legge per tutto il  tempo,  dalla  data  del
decreto Reale emanato ai termini dell'articolo precedente, che  manca
a compiere i cinque anni, tenuto conto del periodo di  tempo  per  il
quale fu gia' goduta la esenzione  concessa  dall'articolo  18  della
legge 26 gennaio 1865, n. 2136. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       GIOLITTI.      
                                                       F. COCCO-ORTU. 
                                                       MASSIMINI.     
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.