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LEGGE 30 dicembre 1906, n. 678

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907. (006U0678)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-1-1907
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a far riscuotere le  entrate  e  a
far  pagare  le  spese  ordinarie  e  straordinarie  del  fondo   per
l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906  al  30
giugno 1907 in conformita' degli stati  di  previsione  annessi  alla
presente legge.