stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 dicembre 1904, n. DXXXIII (533)

Che stabilisce la sezione elettorale del collegio di probi-viri per la industria edilizia e affini in Biella. (0400533R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1905
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-2-1905
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probiviri
per le industrie; 
 
  Veduto  il  regolamento  per  la  esecuzione  della  legge  stessa,
approvata con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179; 
 
  Veduto  il  R.  decreto  del  21  maggio  1903,  n.  CCXVII  (parte
supplementare), col quale fu istituito un collegio di  probiviri  per
la industria edilizia e affini con sede in Biella; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  ministro  d'agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Le sezioni elettorali del collegio di probiviri  per  la  industria
edilizia e affini con sede  in  Biella,  sono  stabilite  secondo  il
prospetto che segue: sei per gli industriali e sette per gli operai: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 22 novembre 1904. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                                Rava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.