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REGIO DECRETO 23 giugno 1904, n. 635

Che approva e contiene il regolamento per l'applicazione delle leggi sul Monte-pensioni per gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e negli educatorii femminili a patrimonio sorvegliato. (004U0635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 25-1-1905
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il testo  unico  delle  leggi  sul  Monte-pensioni  per  gli
insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili  d'infanzia
e nei RR. educatori femminili a patrimonio sorvegliato, approvato con
R. decreto 2 luglio 1903, n. 430; 
 
  Veduto il R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63, per la liquidazione  di
assegni di riposo agli insegnanti che prestarono servizio presso  due
o piu' comuni non iscritti al Monte-pensioni; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione e pel Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato il regolamento per l'applicazione del su citato  testo
unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti nelle  scuole
pubbliche elementari, negli asili d'infanzia nel Regno ed  all'estero
e nei RR. educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal  Ministero
della Pubblica Istruzione, annesso al presente  decreto,  e  firmato,
d'ordine Nostro, dai Ministri predetti,  nonche'  del  R.  decreto  3
gennaio 1904, n. 63.