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LEGGE 29 dicembre 1904, n. 688

Sui provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della R. marina. (004U0688)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-1-1905
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli stipendi degli  ufficiali  inferiori  e  subalterni  dei  Corpi
militari della R. marina sono aumentati, per ciascun grado, di L. 200
annue, di guisa che lo stipendio di un tenente di vascello o capitano
e' di L. 3400, quello di un sottotenente di vascello o tenente di  L.
2400, e quello di un guardiamarina o sottotenente di L. 2000.