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REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523

Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. (004U0523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1962)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-10-1904
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 25 della legge 7 luglio 1902, n. 304; 
 
  Visto l'articolo 10 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori
Pubblici, di concerto con quelli  pel  Tesoro  e  per  l'Agricoltura,
l'Industria e il Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato  l'unito  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. 
 
  Il testo stesso sara' vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai
Ministri  dei  Lavori  Pubblici,  del  Tesoro   e   dell'Agricoltura,
Industria e Commercio. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 25 luglio 1904. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                         Giolitti.    
                                                         Tedesco.     
                                                         L. Luzzatti. 
                                                         Rava.        
 
  Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.