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LEGGE 14 febbraio 1904, n. 36

Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati. (004U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-3-1904
al: 4-4-1904
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Debbono essere custodite e curate nei manicomi le  persone  affette
per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a
se' o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non  siano  e  non
possano essere  convenientemente  custodite  e  curate  fuorche'  nei
manicomi. Sono compresi  sotto  questa  denominazione,  agli  effetti
della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei
quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere. 
 
  Puo'  essere  consentita  dal  Tribunale,   sulla   richiesta   del
Procuratore del Re, la cura in una casa privata, e  in  tal  caso  la
persona che le riceve ed il medico che le  cura  assumono  tutti  gli
obblighi imposti dal Regolamento. 
 
  Il direttore di un manicomio puo', sotto  la  sua  responsabilita',
autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne
immediatamente notizia al  procuratore  del  Re  e  all'Autorita'  di
pubblica sicurezza.