stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 dicembre 1903, n. 550

Emanazione delle disposizioni necessarie per la modificazione dei contratti già in corso in conformità delle norme stabilite dalla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. (003U0550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-2-1904
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 17 marzo 1898, n. 80, e 29 giugno 1903, n. 243, per
gli infortuni degli operai sul lavoro; 
 
  Veduto l'articolo 28 della citata legge 29 giugno 1903, n. 243, che
da' facolta' al Governo del Ro di emanare le disposizioni  necessarie
perche'  vengano  modificati  in  conformita'  delle  norme  in  essa
stabilite, i contratti di assicurazione gia' in  corso,  e  le  altre
disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione di essa; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Entro il periodo dal 29 dicembre 1903 al 1° aprile 1904, i  capi  o
esercenti di imprese, industrie o costruzioni che abbiano  in  corso,
all'inizio del periodo stesso, contratti di assicurazione,  stipulati
a' termini e per gli effetti della legge 17 marzo 1898,  n.  80,  con
scadenza posteriore al  1°  aprile  1904,  dovranno  modificarli  per
renderli rispondenti alle disposizioni della legge 29 giugno 1903, n.
243, qualora  l'Istituto  assicuratore,  presso  il  quale  li  hanno
stipulati, esiga sul premio attuale un aumento proporzionalmente  non
superiore alla differenza fra il premio della rispettiva  voce  delle
attuali tariffe  della  Cassa  nazionale  di  assicurazione  per  gli
infortuni degli operai sul  lavoro,  approvato  con  RR.  decreti  30
ottobre 1898, n. 506, e 24 dicembre 1899, n. 488, e il  premio  della
voce stessa nelle  nuove  tariffe  della  Cassa  nazionale  medesima,
approvate in conformita' alla legge 29 giugno 1903, n. 243.