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REGIO DECRETO 14 novembre 1903, n. 542

Aggiunta di un articolo allo statuto dell'Istituto di previdenza per il personale ferroviario delle Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula. (003U0542)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-2-1904
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 15 agosto 1897, n. 383, e 29 marzo 1900, n. 101; 
 
  Veduto il R. decreto in data 31 gennaio  1901,  n.  70,  col  quale
venne  approvato  lo  statuto  dell'Istituto  di  previdenza  per  il
personale ferroviario delle Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula; 
 
  Vedute  le  deliberazioni   prese   dai   Comitati   amministrativi
dell'Istituto di ciascuna delle tre Reti suddette, rispettivamente in
data 6 dicembre 1902 per la Rete Adriatica, 12 dicembre 1902  per  la
Rete Mediterranea e 13 novembre 1902 per la Rete  Sicula,  in  ordine
alla  scadenza  d'ufficio  col  31   dicembre   1903   dei   Comitati
amministrativi attualmente in carica; 
 
  Veduto l'articolo 46  dello  statuto  dell'Istituto  di  previdenza
sopra  indicato,  in  base  al  quale   i   Comitati   amministrativi
attualmente in carica, dovrebbero rimanervi fino al 31 dicembre 1905; 
 
  Ritenuta la necessita'  di  provvedere  perche'  i  detti  Comitati
vengano, per questa sola prima volta, rinnovati in anticipazione, per
permettere anche agli agenti  inscritti  agli  Istituti,  in  seguito
all'applicazione dei recenti organici del personale, di prender parte
alle elezioni per la nomina dei membri elettivi dei Comitati; 
 
  Veduto il parere del Consiglio della Previdenza; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto coi  Ministri
dei Lavori Pubblici e del Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  In fine allo Statuto dell'Istituto di previdenza per  il  personale
ferroviario delle Reti Adriatica, Mediterranea  e  Sicula,  approvato
col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70, e' aggiunta, come articolo
63, la seguente disposizione transitoria: 
 
  «Il  primo  Comitato  amministrativo  nominato  nel  1902   scadra'
d'ufficio col 31 dicembre 1903». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 14 novembre 1903. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                         Rava.        
                                                         L. Luzzatti. 
                                                         Tedesco.     
 
  Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.