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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 534

Che modifica il ruolo organico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. (002U0534)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-1-1903
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ruolo organico  del  personale  del  Ministero  di  Agricoltura,
Industria e Commercio e' modificato, a partire dal 1°  gennaio  1903,
in conformita' della tabella A, annessa alla presente legge. 
 
  Nello stato di previsione della spesa del Ministero  predetto,  per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, saranno
portate  le  variazioni  stabilite  dalla  tabella  B,  annessa  alla
presente legge. 
 
  Saranno,  inoltre,  trasportate  al  capitolo  1°  dello  stato  di
previsione predetto, dai singoli capitoli in cui sono ora  inscritte,
le somme relative ai sessenni ed alle  indennita'  di  residenza  per
gl'impiegati, che da altri ruoli speciali passeranno a  formar  parte
del ruolo organico del personale del Ministero.