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REGIO DECRETO 29 dicembre 1901, n. 566

Che modifica alcuni articoli del Regolamento 19 settembre 1899, n. 394, per l'esecuzione del testo unico della legge comunale e provinciale. (001U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1902
al: 17-10-1902
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regolamento approvato col R. decreto 19  settembre  1899,
n. 394, per l'esecuzione del  testo  unico  della  legge  comunale  e
provinciale 4 maggio 1898, n. 164; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 19, 28, 32, 47, 57, 65, 69, 72, 81,  105,  109,  114,
116, 129, 145, 146 e 153 del citato Regolamento 19 settembre 1899, n.
394, sono sostituiti i seguenti: 
 
                              Art. 19. 
 
  In caso d'assenza  o  d'impedimento  del  segretario  comunale,  il
segretario della Commissione  elettorale  comunale  e'  nominato  dal
sindaco fra gl'impiegati del Comune  in  pianta  stabile,  che  siano
muniti della patente 
 
  di segretario. 
 
                              Art. 28. 
 
  Nel  caso  previsto  dall'ultimo  capoverso  precedente,  le  liste
elettorali  di  ciascuna  frazione  sono  formate  dalla  Commissione
comunale in conformita' dell'articolo 26 della legge. 
 
  Nessuno puo' essere inscritto  in  piu'  d'una  delle  liste  delle
diverse frazioni di uno stesso Comune. 
 
  L'elettore per capacita', o per capacita'  e  censo,  e'  inscritto
nella lista della frazione in cui ha la sua residenza. 
 
  L'elettore che paga il censo in piu'  frazioni  e'  iscritto  nella
lista della frazione in cui risiede; se non risiede in  alcuna  delle
dette frazioni,  e'  iscritto  nella  lista  della  frazione  da  lui
designata, o, in difetto, di quella ove paga il censo maggiore. 
 
  Le medesime norme si osservano anche nella formazione  delle  liste
per l'elezione dei consiglieri provinciali nei Comuni divisi in  piu'
mandamenti, che abbiano separati consiglieri provinciali. 
 
  Gli elettori delle frazioni o dei mandamenti votano  esclusivamente
per  la  scelta  dei  consiglieri  attribuiti  alla  frazione  od  al
mandamento cui appartengono; ma  possono  sceglierli  anche  fra  gli
eleggibili delle altre frazioni o degli altri mandamenti. 
 
                              Art. 32. 
 
  I  Consigli  comunali  e  provinciali  e  le   Giunte   provinciali
amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali,  se
non sia presentato loro un ricorso. 
 
  Il ricorso al Consiglio  comunale  deve  essere  depositato,  entro
dieci giorni dalla notificazione, nella  segreteria  del  Comune.  Il
segretario deve rilasciare ricevuta dell'eseguito deposito. 
 
  Le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli provinciali  non
possono conoscere  che  delle  questioni  le  quali  abbiano  formato
oggetto rispettivamente di una decisione  del  Consiglio  comunale  o
della Deputazione provinciale. 
 
  I Consigli comunali e  le  Deputazioni  provinciali  conoscono  dei
ricorsi, ancorche' riguardino questioni  non  sollevate  dall'ufficio
elettorale. 
 
  I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa  ed  al  Consiglio
provinciale devono notificarsi anche al  Comune  ed  alla  provincia,
nelle  persone  del  sindaco  e  del  presidente  della   Deputazione
provinciale. 
 
  La  prova  della  eseguita  notificazione  deve,  poi,  depositarsi
insieme col ricorso, rispettivamente nella segreteria della Giunta  o
del Consiglio, entro dieci giorni dalla notificazione. 
 
                              Art. 47. 
 
  L'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile e'  fatta  a
cura del segretario comunale, il quale, alla fine  di  ciascun  mese,
deve versare il prodotto nella Cassa comunale. 
 
  Per  tale  esazione  servono  i  registri   indicati   al   n.   17
dell'allegato n. 4, i quali devono essere compilati secondo il modulo
prescritto da speciali istruzioni. 
 
  Questi registri devono essere tenuti in conformita'  delle  vigenti
leggi sul bollo e vidimati, in ogni mezzo foglio, dal sindaco. 
 
  Ogni quietanza e' controdistinta dal numero progressivo. 
 
  Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31  dicembre  di
ciascun anno, deve essere unito al conto consuntivo del Comune. 
 
  Tali disposizioni sono  anche  applicabili  nei  Comuni  nei  quali
l'esazione dei diritti e' ceduta ai segretari  comunali,  ai  termini
dell'articolo 2 del R. decreto 25 ottobre 1881, n. 475. 
 
  E' ammessa l'esazione per mezzo di segnatasse in conformita'  delle
speciali istruzioni che saranno emanate. 
 
                              Art. 57. 
 
  I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non
appena la deliberazione, con la quale furono nominati,  sia  divenuta
esecutiva. 
 
                              Art. 65. 
 
  I  Comuni  devono  compilare  un  Regolamento  speciale  per  tutti
gl'impiegati e salariati comunali. 
 
  Esso deve stabilire, tra l'altro: 
 
      a) i ruoli  organici  del  personale  per  i  diversi  servizi,
fissando il numero, la categoria, lo stipendio di ciascun impiegato e
il salario degli inservienti e  agenti.  Per  questi  ultimi  non  si
possono adottare  divise  e  distintivi  di  grado  simili  a  quelli
dell'esercito e dell'armata, degli agenti doganali e delle guardie di
citta'; 
 
      b) i requisiti per la nomina, fra i quali sono obbligatori  per
tutti,  la  cittadinanza  italiana  e  quelli   fissati   al   n.   2
dell'articolo 39; la maggiore eta' pel segretario comunale e per  gli
agenti indicati dall'articolo 15 della legge 21 agosto 1901, n.  409;
e per gli altri una eta' non inferiore ai 18 anni compiuti; 
 
      c) le attribuzioni, i diritti e i doveri degli impiegati e  dei
salariati,  con  divieto  di  assegnare  compensi  speciali  se   non
deliberati  dal  Consiglio  e  in  ragioni  di  meriti  e  titoli  di
eccezionale  operosita'  e  di  lavori  straordinari   effettivamente
prestati; 
 
      d) le  disposizioni  concernenti  le  licenze,  i  congedi,  le
aspettative per motivi di salute o  di  famiglia,  le  dimissioni,  i
collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennita' e  pensioni,
le quali non possono essere mai piu' favorevoli di  quelle  stabilite
per i funzionari governativi; 
 
      e)   le   punizioni   disciplinari    (ammonizione,    ammenda,
sospensione, licenziamento, destituzione), con l'avvertenza  che  chi
sia sottoposto a procedimento  penale  per  uno  dei  reati  previsti
dall'articolo 22 della legge, o per qualsiasi  delitto  per  cui  sia
stato rilasciato mandato di cattura, resta sospeso  fino  a  giudizio
definitivo. 
 
                              Art. 69. 
 
  Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validita' la legge
espressamente richieda l'approvazione di una Autorita' superiore, non
sono esecutori, quand'anche  muniti  del  visto,  se  non  interviene
questa approvazione, ne' possono, in base all'articolo 191, capoverso
1° della legge, essere dichiarate  immediatamente  esecutorie,  salvo
che cio' non sia espressamente consentito da disposizioni speciali. 
 
  Il visto di esecutorieta' e il decreto di approvazione dei  bilanci
devono essere apposti a pie' dei medesimi. 
 
  Prima  di  visitare  i  ruoli  delle  tasse,  il  prefetto   o   il
sottoprefetto deve accertarsi che essi siano in  corrispondenza  alle
somme preventivate in bilancio e in conformita' ai Regolamenti e alle
tariffe speciali che li riguardano. 
 
                              Art. 72. 
 
  Ai  commissari  prefettizi,   che   reggono   provvisoriamente   le
Amministrazioni comunali, ai termini del 3°  comma  dell'articolo  1,
puo' il  prefetto  delegare  le  attribuzioni  delle  quali  egli  e'
investito dalla legge, salvo la sua ratifica ai singoli provvedimenti
da essi adottati. 
 
  Lo stesso  procedimento,  potra'  il  prefetto  adottare  nel  caso
previsto dall'articolo 292 della legge. 
 
                              Art. 81. 
 
  La Deputazione provinciale e' convocata dal suo presidente. 
 
  La Deputazione si aduna almeno due volte al mese per la  spedizione
degli affari. 
 
  Ai   deputati   provinciali   e'   applicabile   la    disposizione
dell'articolo 57. 
 
                              Art. 105. 
 
  Tanto il tesoriere,  quanto  l'esattore  e  il  ricevitore,  aventi
l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a prestare una cauzione  in  beni
stabili o in titoli di  Stato,  non  mai  inferiore  al  sesto  delle
entrate effettive del Comune e della provincia,  ne'  possono  essere
dispensati da tale obbligo. 
 
  La cauzione stessa,  pero',  potra'  essere  prestata  nella  somma
inferiore a quella  suindicata,  che  sara'  stabilita  con  apposito
Regolamento pel servizio di tesoreria, deliberato  dal  Consiglio  ed
approvato dal prefetto, sentito il Consiglio di  Prefettura,  purche'
nel Regolamento stesso sia pure determinata la somma massima  che  il
tesoriere potra' tenere in cassa, e che non dovra' mai eccedere i due
terzi dell'ammontare della cauzione, e siano prescritte le  modalita'
per il deposito delle somme eccedenti tale misura. 
 
  Per la valutazione di  essa  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli  17  e  18  della  legge  23  giugno  1897,  n.  236,  sulla
riscossione delle imposte dirette. 
 
  La prestazione e lo svincolo della cauzione devono sottoporsi,  per
i Comuni, all'approvazione  del  prefetto,  su  conforme  parere  del
Consiglio di prefettura, e, per le provincie, al  visto  della  Corte
dei conti. 
 
                              Art. 109. 
 
  Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le  necessarie
cautele: 
 
    1° il registro di cassa; 
 
    2° il bollettario delle riscossioni, che deve essere vidimato dal
capo dell'Amministrazione o da un suo delegato; 
 
    3° il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e  le  note
di maggiori entrate; 
 
    4° i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente
ordinati; 
 
    5° i verbali di verificazione di cassa; 
 
    6° tutti gli altri registri che si rendessero  necessari  per  la
importanza della gestione,  o  che  fossero  prescritti  da  speciali
regolamenti o capitolati di servizio. 
 
                              Art. 114. 
 
  Anche per i servizi in economia, di cui agli  articoli  173  e  239
della legge, occorre una deliberazione consiliare, e quando l'importo
di essi richiederebbe la  formalita'  dei  pubblici  incanti  occorre
altresi' la preventiva autorizzazione prefettizia, salvo  l'eccezione
prevista dalla legge sul dazio consumo. 
 
                              Art. 116. 
 
  Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato  rispettivamente
dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. 
 
  Le relative deliberazioni devono  essere  approvate  dal  prefetto,
previa  constatazione,  a  cura  e  responsabilita'   del   medesimo,
dell'adempimento  delle  condizioni  e  degli  obblighi  assunti  col
contratto a cui la cauzione si riferisce, e previa definizione  delle
relative contabilita'. 
 
  Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata  mediante  annotazione
di  ipoteca  su  certificati  del  Debito  Pubblico,  oppure   quando
rappresenti o  sia  l'effetto  di  una  transazione,  ovvero  importi
rinunzia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comunale o
provinciale, occorre la deliberazione rispettivamente  del  Consiglio
provinciale e del Consiglio comunale e  l'approvazione  della  Giunta
provinciale amministrativa. 
 
  Se per legge o per Regolamento fossero  prescritte  altre  speciali
formalita' per lo svincolo di determinate cauzioni, il prefetto  deve
assicurarsi, prima di dare la propria  approvazione,  se  esse  siano
state adempiute. 
 
                              Art. 129. 
 
  Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate
accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate,  liquidate,
ordinate e non pagate. 
 
  Nel bilancio il conto di  essi  sara'  tenuto  sempre  distinto  da
quello della competenza,  in  modo  che  nessuna  spesa  relativa  ai
residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa. 
 
  In nessun caso si puo' inscrivere fra i residui degli anni  decorsi
alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le
competenze degli esercizi anteriori. 
 
  Essi devono riportarsi nel bilancio tutti di seguito,  in  apposita
tabella. 
 
                              Art. 145. 
 
  Il numero dei revisori dei conti, da  nominarsi  ai  termini  degli
articoli 124 e 214 della legge, deve essere di tre per  i  Comuni  il
cui Consiglio comunale e' composto di non piu' di trenta membri, e di
cinque per gli altri Comuni e per le provincie. 
 
  La loro nomina ha luogo seguendo il  procedimento  stabilito  dagli
articoli 31 e  42  della  legge,  per  la  nomina  delle  Commissioni
elettorali. 
 
  E' ad essi applicabile  la  disposizione  dell'articolo  273  della
legge. 
 
                              Art. 146. 
 
  Il conto del tesoriere,  munito  della  sua  firma,  e'  sottoposto
all'approvazione  del  Consiglio,  corredato  da  tutti  gli  atti  e
documenti giustificativi, nonche' dalla relazione dei revisori  e  da
quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale. 
 
  L'esattore tesoriere non puo' farsi sostituire dal  suo  collettore
per la firma del conto comunale. 
 
                              Art. 153. 
 
  Tanto le ordinanze interlocutorie, quanto le  decisioni  definitive
del Consiglio di prefettura, sono comunicate dal prefetto al  sindaco
entro trenta giorni da quello in cui furono pronunciate. 
 
  Esse sono notificate agli interessati a cura del sindaco: le  prime
immediatamente per mezzo del messo comunale; le seconde per  atto  di
usciere giudiziario, entro un mese dalla data di arrivo al Comune. 
 
  Le decisioni diventano titolo esecutivo dopo la notificazione  alle
parti interessate, non seguita da appello alla Corte dei conti  entro
il termine di legge. 
 
  In caso di urgenza, il Consiglio di  prefettura  puo'  emettere,  a
carico dei tesorieri e degli amministratori comunali  e  provinciali,
provvedimenti validi per procedere ad atti conservativi.