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REGIO DECRETO 19 dicembre 1901, n. 547

Relativo alle norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture. (001U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1902
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-1-1902
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori
e sul patrocinio legale nelle preture; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'albo di ciascuna  pretura  e'  formato  dal  cancelliere  e  deve
indicare il nome, cognome, luogo di nascita  e  residenza  di  quelli
che, non essendo avvocati,  procuratori,  o  notai  esercenti,  siano
stati ammessi od abilitati al patrocinio presso la pretura. 
 
  L'albo e' fatto in carta libera, e per l'inscrizione  nel  medesimo
non e' dovuta alcuna tassa.