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REGIO DECRETO 20 dicembre 1900, n. CCCLXXXI (381)

Che autorizza la camera di commercio ed arti di Novara ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale e ne approva il regolamento. (0000381R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1901
Testo in vigore dal: 1-2-1901
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 6 luglio 1862, n. 680; 
 
  Veduta la deliberazione della camera di commercio ed arti di Novara
del 12 novembre 1900; 
 
  Udito l'avviso del consiglio di Stato; 
 
  Sopra  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La camera di commercio ed arti di Novara e' autorizzata ad imporre,
a partire dal 1° luglio 1900, un'annua tassa sui commercianti e sugli
industriali che, nel distretto camerale, esercitano una industria  od
un  commercio  compresi  fra  quelli  indicati   nella   tabella   di
classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e  sui
contribuenti di categoria C inscritti nella specie 1ª e 2ª del gruppo
XXVI. 
 
  Sono esclusi dal pagamento della tassa medesima: 
 
    a) l'intero gruppo II, della categoria B; 
 
    b) le specie 4ª e 5ª del gruppo III, categoria B, e la specie  7ª
dello stesso  gruppo,  in  quanto  l'esercizio  non  costituisca  una
speculazione industriale; 
 
    c) la specie 2ª del gruppo V, categoria B, in quanto  l'esercizio
non costituisca una professione abituale, e la specie 6ª dello stesso
gruppo V, in quanto per questa si tratti esclusivamente  di  esercizi
di rivendita di generi di privativa; 
 
    d) le case di salute comprese nel  gruppo  I,  della  classe  VI,
categoria B; 
 
    e) le specie 1ª e 3ª del gruppo VIII, categoria B; 
 
    f) la specie 3ª del gruppo XVIII, categoria B, in quanto  non  si
tratti di appalto; 
 
    g) gli interpreti ed i corrieri del gruppo XXVI, specie 2ª.