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LEGGE 30 dicembre 1900, n. 477

Riflettente approvazione di maggiori assegnazioni ed eccedenze d'impegni verificatesi in alcuni capitoli degli stati di previsione di varii Ministeri. (000U0477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1901
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 246,783,63, verificatasi
sull'assegnazione del capitolo n. 37 «Supplementi di congrua concessi
in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o  di  altre
leggi precedenti o susseguenti ai titolari di  benefizi  parrocchiali
deficienti»,    dello    stato    di    previsione    della     spesa
dell'Amministrazione  del  Fondo  per  il   Culto   per   l'esercizio
finanziario 1898-99. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d' Italia, Mandando a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 1900. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.