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REGIO DECRETO 19 novembre 1899, n. CCCLXXVII (377)

Portante la sostituzione dell'art. 65 dello statuto organico del regio istituto di San Ponziano in Lucca. (9900377R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1900
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-1-1900
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto organico del  regio  istituto  femminile  di  San
Ponziano in Lucca, approvato con regio decreto 21 marzo 1897, n.  266
(parte supplementare); 
 
  Ritenuta la  convenienza  di  modificare  l'art.  65  del  predetto
statuto, relativo al pagamento delle rette delle alunne; 
 
  Veduti i regi decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, e 29 giugno 1883, n.
1514, sugli istituti d'istruzione femminile del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 65 dello statuto organico del regio istituto di San Ponziano
in Lucca, approvato con regio decreto 21 marzo 1897,  n.  266  (parte
supplementare), e' sostituito dal seguente: 
 
    «L'alunna a pagamento completo che entra a trimestre incominciato
ha diritto al ratizzo della retta. Non si fa  luogo  a  ratizzo  o  a
restituzione della  retta,  quando  l'alunna  esca  o  venga  espulsa
dall'istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale la  retta
medesima e' stata sborsata, eccetto il  caso  in  cui  l'alunna  esca
dall'istituto dopo avere compiuto  regolarmente  il  corso  dei  suoi
studi ed avere sostenuti i relativi esami finali. 
 
    «Cosi' pure non e' ammesso ratizzo o restituzione di retta per il
tempo in cui  le  alunne  sieno  state  in  congedo  presso  le  loro
famiglie, salvo che l'assenza sia  stata  cagionata  da  malattia  ed
abbia durato almeno due mesi.» 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 1899. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 3 gennaio 1900. 
 
    Reg. 222. Atti del Governo a f. 2. F. Rostagno. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI. 
 
                                                         G. Baccelli.