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REGIO DECRETO 30 ottobre 1898, n. 516

Sull'accertamento delle rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio per effetto della soppressione degli Enti morali ecclesiastici. (098U0516)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1899
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  Regolamento
approvato col R. decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  Regolamento
approvato col R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Visti l'articolo 24  della  legge  7  luglio  1868,  n.  4490,  gli
articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n.  5784,  Allegato  N,  e
l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339; 
 
  Visti i Reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n.
5519 e 2 settembre 1880, n. 5644; 
 
  Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni,  operata  per
gli  effetti  della  soppressione  degli  Enti  morali  ecclesiastici
indicati negli Elenchi annessi al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio  e
di quella corrispondente alla tassa straordinaria del  30  per  cento
sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti; 
 
  Sulla proposta dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
Finanze e per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentita   la   Commissione   centrale   di   sindacato,   istituita
dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  rendite  liquidate  pei  beni  devoluti  al  Demanio  e  quella
corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero
patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi  indicati  negli
Elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, controfirmati dai  Nostri
Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli Affari di Grazia
e Giustizia  e  dei  Culti  ed  annessi  al  presente  decreto,  sono
rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e
6 degli Elenchi stessi.