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REGIO DECRETO 16 dicembre 1897, n. 552
Che approva il Regolamento per l'applicazione del titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti per l'isola di Sardegna. (097U0552)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1898
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
(GU n.21 del 27-01-1898)
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Articoli
1
orig.
Allegati
Regolamento
Avviso di detenzione degli apparecchi e denunzia delle fabbriche e degli opifizi; condizioni cui le fabbriche e gli opifizi devono soddisfare; dichiarazioni di lavoro per la fabbricazione delle acquaviti fini, uso cognac, destinate ad altra parte del Regno; magazzini per la custodia di esse acquaviti.
art. 1
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art. 2
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art. 3
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art. 4
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art. 5
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Trasporto dalla Sardegna nelle altre parti del Regno di spiriti, acquaviti, mosti, frutta e vini conciati, e di bevande alcooliche.
art. 6
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art. 7
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art. 8
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art. 9
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art. 10
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art. 11
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art. 12
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art. 13
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art. 14
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art. 15
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art. 16
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art. 17
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Liquidazione e pagamento della tassa: bollette di legittimazione per il trasporto degli spiriti.
art. 18
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