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REGIO DECRETO 10 novembre 1895, n. 739

Che modifica gli articoli 2 e 3 di quello in data 24 febbraio 1895 n. 61. (095U0739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-2-1896
al: 30-6-1896
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge Consolare 28 gennaio 1866, n. 2804; 
 
  Visto il Nostro decreto 24 febbraio 1895, n. 61; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Gli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 24 febbraio 1895, n. 61, sono
modificati, a decorrere dal 1° dicembre 1895, come segue: 
 
  Articolo 2. Presso la  Nostra  Ambasciata  in  Costantinopoli  sono
destinati due Ufficiali Consolari di prima categoria,  di  grado  non
inferiore a quello di Vice Console e due Applicati volontari. 
 
  Dei due primi Ufficiali Consolari, il piu' elevato in grado, ed,  a
parita'  di  grado,  il  piu'  anziano  esercitera'  le  funzioni  di
Cancelliere a termine dell'articolo 62 della legge Consolare. 
 
  Articolo  3.  Gli  assegni  da  corrispondersi  ai  due   Ufficiali
Consolari suddetti ed ai due Applicati volontari, rimangono stabiliti
come appresso: 
 
      All'Ufficiale   Consolare   incaricato   delle   funzioni    di
Cancelliere L. 8,000; 
 
      All'altro Ufficiale Consolare L. 4,000; 
 
      Ai due Applicati volontari L. 1,800 ciascuno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Monza, addi' 10 novembre 1895. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            A. Blanc. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.