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REGIO DECRETO 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (735)

Portante la sostituzione dell'art. 3 del Regio decreto 31 gennaio 1892, n. XXII, col quale fu costituito in ente morale autonomo il patrimonio della soppressa casa dei Benedettini e di S. Pietro in Perugia. (9500735R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1908)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-5-1908
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  21  gennaio  1892,   n.   XXII   (parte
supplementare), che costituisce in ente morale autonomo il patrimonio
della soppressa casa religiosa dei Benedettini  e  di  S.  Pietro  in
Perugia; 
 
  Udito l'avviso del consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla prima parte dell'art. 3 del Nostro  decreto  21  gennaio  1892
sopra citato e' sostituito quanto segue: 
 
  «L'amministrazione dell'ente e' affidata ad un  consiglio  composto
di  cinque  membri  nominati  dal  Nostro  ministro  di  agricoltura,
industria e commercio: uno di essi con le funzioni di presidente.  La
durata del consiglio e' di cinque anni. Nel primo quinquennio esce di
ufficio ogni anno un consigliere estratto  a  sorte;  in  seguito  le
rinnovazioni si fanno per anzianita'. La prima estrazione avra' pero'
luogo nel gennaio 1898. I consiglieri che escono non  possono  essere
rieletti che dopo due anni. Il presidente rappresenta l'ente verso il
Ministero ed il pubblico.» 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 2 aprile 1908, n. CXLVII (147)  ha  disposto  (con
l'articolo  unico,  comma  1)  che  "E'  revocata   la   disposizione
dell'articolo 1° del R. decreto 24 novembre 1895, n.  DCCXXXV  (parte
supplementare) che vieta di rieleggere per due  anni,  i  membri  del
Consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  per   l'istruzione
agraria in Perugia,  i  quali  per  compiuto  quinquennio  escono  di
carica".