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REGIO DECRETO 20 dicembre 1894, n. DXCIV (594)

Che autorizza il comune di Tarcento (Udine) ad accettare una parte dei beni Cojaniz, la quale unitamente all'altra metà destinata per la casa di ricovero sono erette in ente morale e ne affida l'amministrazione a quella congregazione di carità. (9400594R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1895
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Testo in vigore dal: 3-2-1895
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testamento 20 gennaio  1868,  con  cui  l'avvocato  Pietro
Cojaniz lascio' la proprieta' di una  meta'  della  sua  sostanza  al
comune di Tarcento e l'usufrutto ai  poveri  dello  stesso  comune  e
l'altra meta' per l'istituzione, sotto  determinate  condizioni  gia'
verificatesi, di una casa di ricovero in detto comune; 
 
  Visto il regio decreto 18 agosto 1871, col quale  la  congregazione
di carita' di Tarcento venne autorizzata ad  accettare  la  quota  di
eredita' destinata all'erezione  della  casa  di  ricovero  e  le  fu
affidata l'amministrazione della casa medesima; 
 
  Vista la domanda del comune di Tarcento per essere  autorizzato  ad
accettare  la  meta'  della  sostanza  Cojaniz  destinata   a   scopo
elemosiniero; 
 
  Viste le  deliberazioni  del  consiglio  di  quel  comune  e  della
congregazione di carita' predetta, relative alla erezione in un unico
ente morale di tutta l'eredita' Cojaniz; 
 
  Visto il voto della giunta provinciale amministrativa di Udine; 
 
  Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 17 luglio 1890, n. 6972; 
 
  Sentito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Tarcento e' autorizzato ad accettare la meta' dei beni
del fu avv. Pietro Cojaniz dallo stesso lasciatagli  pei  poveri  col
citato testamento.