stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 dicembre 1893, n. 725

Che modifica il regolamento 13 novembre 1882 di pesca marittima. (093U0725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-2-1894
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 della legge sulla pesca, del 4 marzo  1877  n.  3706
(serie 2ª); 
 
  Visto il R. decreto 13  novembre  1882  n.  1090  (serie  3ª),  che
approva il regolamento di pesca marittima; 
 
  Veduti i pareri dei Corpi locali, di cui  al  predetto  articolo  2
della legge; 
 
  Udito l'avviso della Commissione consultiva per la pesca; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 44 del regolamento 13 novembre 1882 di pesca marittima  e'
aggiunto il seguente inciso: « e' fatta eccezione per  i  tre  giorni
precedenti la Pasqua ed il Natale ». 
 
  Allo stesso articolo del regolamento e' aggiunto pure il comma  che
segue: 
 
  « La pesca delle cocciole, fasolare, taratufoli e  simili  e',  pel
contrario, vietata dal 1° maggio al 30 settembre ».