stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 dicembre 1893, n. DCCV (705)

Che approva lo statuto organico dell'opera pia dei Bresciani in Roma. (9300705R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1894
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 26-1-1894
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto lo statuto organico proposto in data del 2 settembre 1891 dal
commissario  per  l'amministrazione  della  confraternita  dei  Santi
Faustino e Giovita dei Bresciani in Roma, in virtu' del quale statuto
l'istituzione assumera' il titolo di  «Opera  pia  dei  Bresciani  in
Roma» ed avra'  per  scopo  di  aiutare  e  proteggere  con  svariate
beneficenze i bresciani poveri che si trovano nella Capitale; 
 
  Viste le deliberazioni del consiglio  provinciale  e  della  giunta
provinciale amministrativa di Brescia; 
 
  Vista la legge del 17 luglio 1890, n. 6972; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato lo statuto organico dell'opera pia  dei  Bresciani  in
Roma con le seguenti soppressioni e modificazioni: 
 
    1.° Il numero 10 dell'art. 7 e gli art. 8,  23  e  24  del  detto
statuto sono soppressi. 
 
    2.° Gli art. 9, 12 e 26 sono rispettivamente cosi' modificati: 
 
  «Art. 9. - Fatta eccezione per le spese e per gli oneri  di  culto,
il cui adempimento possa  ancora  ritenersi  necessario,  le  rendite
provenienti dai legati  pii  e  tutte  le  altre  in  qualsiasi  modo
vincolate a spese e oneri di culto, sono erogate a speciale vantaggio
dell'educazione e istruzione dei fanciulli poveri, massime se  orfani
o abbandonati, ovvero distinti per meriti o per ingegno. 
 
  «Questa disposizione non reca pregiudizio a  quella  contenuta  nel
precedente art. 7, n. 4.» 
 
  «Art. 12. - L' opera pia non puo'  concedere  i  suoi  beneficii  a
persone abili al lavoro, o che, provvedute di impiego o in altro modo
stabilmente occupate, hanno assicurato  il  proprio  sostentamento  e
quello delle loro famiglie.» 
 
  «Art. 26. - Il regolamento interno stabilisce le norme  generali  e
particolari a cui deve attenersi l'amministrazione, sia per cio'  che
riguarda la contabilita' e la gestione patrimoniale  del  pio  luogo,
come per gli scopi di beneficenza determinati da questo statuto.» 
 
  Il predetto statuto  organico,  composto  di  26  articoli,  sara',
d'ordine  Nostro,  munito  di  visto  e  sotoscritto   dal   ministro
proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1893. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 3 gennaio 1894. 
 
    Reg. 194. Atti del Governo a f. 74. E. Angelotti. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. 
 
                                                           F. Crispi.