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REGIO DECRETO 17 dicembre 1893, n. 692

Che dà completa ed intera esecuzione agli accordi per regolare il commercio dei vegetali nelle zone di confine nei rapporti con l'Impero austriaco. (093U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1894
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto   l'articolo    4    della    Convenzione    antifillosserica
internazionale,  conclusa  a  Berna  addi'  3  novembre  1881,   resa
esecutiva nel Regno con decreto Reale del 26 febbraio 1888 n. 5237; 
 
  Visti gli accordi presi col Governo dell'Austria Ungheria; 
 
  Su  proposta  del  Nostro  Ministro  di  Agricoltura,  Industria  e
Commercio, d'accordo con quelli degli Affari esteri e delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Gli accordi speciali nei termini che seguono, sottoscritti a Vienna
il 10 novembre 1893, hanno completa ed intiera esecuzione nel  Regno,
nei rapporti con l'Impero austriaco. 
 
Accordi per regolare il commercio dei vegetali nelle zone di confine. 
 
  « Allo intento  di  facilitare,  entro  i  distretti  di  frontiera
austriaci e italiani, il traffico dei vegetali, del concime di stalla
sfatto, dell'uva da vendemmia, delle vinaccie e  dei  vinacciuoli,  i
sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  questo  scopo,  si   sono
accordati sulle disposizioni seguenti: 
 
  « Le piante erbacee, radicate o no, le piante legnose ed ogni sorta
di vegetali, ad eccezione  delle  viti,  potranno  essere  introdotti
dall'Austria-Ungheria in Italia e dall'Italia  in  Austria  Ungheria,
senza essere accompagnati dai documenti  prescritti  dall'articolo  3
della Convenzione  internazionale  antifillosserica  di  Berna,  alla
condizione che le spedizioni provengano da luogo che non sia  lontano
dalla frontiera piu' di 10 chilometri, e che siano  destinati  ad  un
luogo posto ad una distanza non  superiore  di  10  chilometri  dalla
frontiera medesima. 
 
  « L'uva da vendemmia, le vinaccie ed i vinacciuoli  provenienti  da
un luogo austriaco od italiano, che non sia lontano  dalla  frontiera
piu' di  10  chilometri  e  rispettivamente  destinati  ad  un  luogo
italiano od austriaco, posto ad una  distanza  non  superiore  ai  10
chilometri dalla stessa frontiera, non  sono  sottoposti,  alla  loro
entrata  in  Italia  od  in   Austria-Ungheria,   alle   disposizioni
dell'articolo 2, alinea 3° e 4°, della detta Convenzione fillosserica
internazionale. 
 
  « Lo stallatico sfatto e' ammesso alla  libera  circolazione  nella
zona di frontiera, salvo che si sviluppi una epizoozia, nel qual caso
potra' essere vietata l'introduzione di detto concime, in conformita'
della legge e dei regolamenti in vigore sulla polizia sanitaria degli
animali. 
 
  « Nei casi dubbi sulla provenienza delle  piante  e  delle  materie
sopra indicate, le autorita' doganali potranno esigere che  essa  sia
accertata con dichiarazione dell'autorita' competente  del  paese  di
origine. 
 
  « E' inteso che tutti gli  oggetti  sopra  menzionati,  ammessi  al
transito da una zona di frontiera all'altra,  dovranno  provenire  da
una regione esente da fillossera, di maniera  che,  non  soltanto  il
vigneto o campo da cui provengono gli anzidetti prodotti deve  essere
immune, ma deve esserlo tutto il territorio comunale dove  i  terreni
si trovano. 
 
  « Allorche', sul territorio d'un comune situato  al  di  la'  della
zona frontiera, e' constatata la presenza della fillossera  in  vigne
confinanti con altre situate sul territorio di un comune  della  zona
frontiera, le piante e  materie  suindicate,  provenienti  da  questo
ultimo  comune,  non  saranno  piu'  ammesse   ad   usufruire   delle
disposizioni del presente accordo. 
 
  « E' reciprocamente proibita l'introduzione nelle zone di frontiera
dei pali o tutori di viti gia' adoperati, come dei concimi composti e
dei terricci. 
 
  « Le due parti contraenti s'impegnano reciprocamente a  comunicarsi
senza ritardo tutte le scoperte dei luoghi fillosserati nelle zone di
confine. 
 
  « In  fede  di  che  i  sottoscritti  hanno  firmato  la   presente
dichiarazione e vi hanno apposto il sigillo del loro stemma. 
 
  « Fatto a Vienna, in doppia copia, il 10 novembre 1893. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1893. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                     P. Boselli. 
                                                     Sidney Sonnino. 
                                                     Blanc. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.