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LEGGE 28 dicembre 1893, n. 682

Concernente le pensioni civili e militari. (093U0682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-1-1894
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a non comprendere nel testo  unico
delle leggi sulle pensioni civili e militari  le  disposizioni  dello
articolo 25 della legge 15  giugno  1893  n.  279,  il  quale  rimane
percio' di niun effetto. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1893. 
 
                              UMBERTO, 
 
                                                       Sidney Sonnino 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.