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REGIO DECRETO 5 febbraio 1893, n. LXX (70)

Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Sestino. (9300070R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1893
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Testo in vigore dal: 25-3-1893
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la deliberazione 20 novembre 1892 del consiglio comunale  di
Sestino, con la quale si  e'  stabilito  di  applicare  la  tassa  di
famiglia col massimo  di  L.  100,  eccedente  il  massimo  ordinario
fissato dal regolamento della provincia; 
 
  Veduta  la  deliberazione  21  dicembre  successivo  della   giunta
provinciale amministrativa di Arezzo, che approva quella sucitata del
comune di Sestino; 
 
  Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; 
 
  Veduto l'art. 3 del detto regolamento; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato, il  quale  ha  opinato  che
l'autorizzazione da concedersi  al  comune  sia  limitata  agli  anni
1893-94. 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  ministro  del  tesoro,  interim  delle
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' data facolta' al comune di Sestino  di  applicare  la  tassa  di
famiglia col massimo di lire cento (L. 100), durante il biennio  1893
e 1894. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1893. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 18 febbraio 1893 
 
    Reg. 190. Atti del Governo a f. 93. Gaffino. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. 
 
                                                         B. Grimaldi.