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REGIO DECRETO 25 dicembre 1892, n. 780

Che estende alcune disposizioni del regolamento sull'amministrazione centrale al personale delle Intendenze di finanza. (092U0780)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1893
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel  Tesoro,
incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro delle Finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli 35 e  36  del  regolamento
sull'Amministrazione centrale, stato approvato con R. decreto del  23
ottobre 1853  n.  1611,  saranno  estese  anche  al  personale  delle
Intendenze di finanza, a partire dal 1° gennaio 1893. 
 
  L'ordine attuale, pero', di  anzianita'  degli  impiegati  di  ogni
categoria e di ogni grado, che gia' appartengono alle  Intendenze  di
finanza, rimarra' invariato, quale risulta  dalle  graduatorie  state
compilate in base ai  criteri  speciali  in  vigore  fino  dal  1870;
dovendo le disposizioni del regolamento  anzidetto  essere  applicate
soltanto per le nomine, le promozioni ed i trasferimenti che  avranno
luogo dopo il 31 dicembre 1892. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 dicembre 1892. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Grimaldi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.