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REGIO DECRETO 30 dicembre 1892, n. DCCCCLXXVII (977)

Regio Decreto che annulla le deliberazioni del consiglio comunale di Pesaro, relative all'esclusione dei venditori avventizi dalla concessione di aree pubbliche in quel comune. (9200977R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1893
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Testo in vigore dal: 1-2-1893
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le deliberazioni 18 febbraio e 5 maggio 1892 con le quali  il
consiglio comunale di Pesaro stabiliva di escludere dalla concessione
di aree pubbliche in quel comune i venditori avventizi; 
 
  Viste le  decisioni  della  giunta  provinciale  amministrativa  di
Pesaro e Urbino in data 24 marzo e 19  maggio  1892,  contrarie  alle
suddette deliberazioni; 
 
  Visto il ricorso  del  consiglio  comunale  anzidetto  in  data  13
ottobre  1892  contro  le   decisioni   preaccennate   della   giunta
provinciale amministrativa; 
 
  Visti gli articoli 147 e 255 della legge comunale e provinciale  in
data 10 febbraio 1889, n. 5921; 
 
  Sentito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono dichiarate nulle e di niun effetto le  deliberazioni  adottate
dal consiglio comunale di Pesaro nelle adunanze del 18 febbraio  e  5
maggio 1892 relative all'esclusione  dei  venditori  avventizi  dalla
concessione di aree pubbliche in quel comune. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1892. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 12 gennaio 1893. 
 
    Reg. 189. Atti del Governo a f. 255. Gaffino. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. 
 
                                                           P. Lacava.