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REGIO DECRETO 17 dicembre 1891, n. 721

Che modifica la tabella G del vestiario uniforme e del corredo dei detenuti, annessa al Regolamento generale carcerario, e delega ai Prefetti alcune facoltà attribuite finora all'Amministrazione centrale. (091U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1892
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 1° febbraio 1891 numero 260, col quale venne
approvato il Regolamento generale per gli Stabilimenti  carcerarii  e
pei Riformatorii governativi; 
 
  Visto l'articolo 90 della legge  30  dicembre  1888,  numero  5865,
serie 3ª; 
 
  Visti i nostri decreti 26 aprile n. 221, 11  giugno  n.  296  e  31
agosto n. 554 a. c.; 
 
  Ritenuta la convenienza  di  introdurre  nel  Regolamento  generale
precitato alcune modificazioni nell'interesse economico  dell'azienda
carceraria; 
 
  Considerato che altri fra i  servizi  relativi  all'Amministrazione
delle Carceri possono  essere  semplificati,  ed  altri  delegati  ai
Prefetti; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla tabella G, prevista dall'articolo 545 del Regolamento generale
sul servizio carcerario 1° febbraio 1891  n.  260  che  stabiliva  il
vestiario uniforme ed il corredo dei detenuti, e'  sostituita  quella
annessa al presente decreto e vidimata d'ordine Nostro  dal  Ministro
dell'Interno.